- Sono un fabbricante tedesco, il mio distributore italiano ha annullato tutti gli ordini perché è stato costretto a chiudere i punti vendita a seguito delle disposizioni del governo italiano per l’emergenza Covid-19. Posso trattenere gli acconti già pagati o pretendere un risarcimento?
Con un provvedimento dell’11 marzo 2020 il Governo italiano ha vietato l’esercizio delle attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per gli alimentari ed i generi di prima necessità, fino al 25 marzo 2020. Molti esercenti sono stati quindi costretti alla chiusura temporanea dei punti vendita.
Se il rapporto è soggetto al diritto italiano, in assenza di una specifica disciplina contrattuale l’ipotesi può rientrare nella c.d. impossibilità sopravvenuta: se per un certo periodo il distributore non può rivendere la merce per una causa imprevedibile ed indipendente dalla sua volontà, esso si può considerare liberato dai suoi obblighi di acquisto nei confronti del fabbricante; in base alle circostanze, questo potrebbe giustificare anche l’annullamento di ordini già trasmessi.
Se si verifica una causa di impossibilità sopravvenuta, il contratto di vendita si considera risolto di diritto ed il fornitore dovrà restituire gli acconti ricevuti, senza possibilità di pretendere il risarcimento del danno.
Se il rapporto è soggetto al diritto tedesco e il contratto non contiene una regolamentazione specifica, il distributore può rifiutare per il periodo di divieto di adempiere al suo obbligo di acquisto sostenendo che l’adempimento richieda uno sforzo sproporzionato rispetto all’interesse del fabbricante. Il fabbricante può recedere dai singoli contratti di acquisto già in essere e dovrà di conseguenza restituire eventuali acconti ricevuti. Non potrà chiedere il risarcimento del danno in quanto la temporanea impossibilità del distributore non dipende da fatti di cui esso è responsabile.
In entrambi i casi è’ inoltre possibile che al contratto sia applicabile la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale, la quale contiene una disciplina specifica dei casi di forza maggiore, tra cui l’obbligo di comunicare all’altra parte l’impedimento e le sue conseguenze sull’esecuzione del contratto.
- Sono un agente tedesco, il mio preponente italiano ha comunicato a tutti i clienti che è stato costretto a interrompere la produzione per rispettare le condizioni di sicurezza imposte dal governo italiano per l’emergenza Covid-19 e quindi ci saranno ritardi nelle consegne fino a quando non finirà l’emergenza. Le mie provvigioni verranno pagate?
In base alle norme attualmente in vigore in Italia, le attività produttive non sono state vietate, ma il loro esercizio deve rispettare le norme di sicurezza richieste dalle autorità. Alcune aziende hanno tuttavia deciso di interrompere la produzione.
In base al diritto italiano, ed in assenza di una specifica disciplina contrattuale, se il produttore dimostra di essere stato costretto ad interrompere la produzione per un certo periodo per cause imprevedibili e non evitabili, potrà ritardare le consegne senza l’addebito di penali o danni; in questo caso le provvigioni saranno dovute.
Tuttavia, se il ritardo perdura i clienti potrebbero non avere più interesse alla consegna ed annullare gli ordini.
A meno che il contratto di agenzia non preveda diversamente, se gli ordini non vengono eseguiti per cause non imputabili al preponente l’agente non ha diritto alla provvigione.
Se il rapporto tra l’agente e il preponente è soggetto al diritto tedesco, la situazione è sostanzialmente la medesima.
- Sono un distributore italiano, il fabbricante tedesco che in base al contratto dovrebbe provvedere alla consegna presso il mio magazzino, mi ha comunicato di non poter consegnare la merce ordinata (e in gran parte prevenduta) perché il trasportatore non fa consegne in Italia a causa dell’emergenza Covid-19. Posso chiedere un risarcimento per il mancato guadagno?
Attualmente il trasporto di merce in Italia non è vietato. Tuttavia, molti trasportatori per prudenza o per tutela del proprio personale rifiutano di effettuare trasporti nei paesi maggiormente colpiti dall’epidemia, tra cui l’Italia.
Anche in questo caso, per rispondere alla domanda occorre verificare il contenuto del contratto di distribuzione e la legge che lo regola.
Se il contratto è soggetto al diritto italiano, in mancanza di una specifica disciplina contrattuale, il fornitore che rifiuti la consegna per cause di forza maggiore deve dimostrare di avere fatto il possibile per evitare l’impedimento. Ad esempio, non sarà sufficiente provare che il proprio trasportatore abituale non effettua viaggi in Italia, ma occorrerà dimostrare di avere contattato altri trasportatori e che tutti hanno rifiutato. Se questo avviene, il fornitore sarà liberato dall’obbligo di consegna, non potrà pretendere il prezzo e dovrà restituire eventuali acconti ricevuti. Non sarà invece tenuto al risarcimento dell’eventuale danno subito dal distributore. A sua volta, il distributore potrà liberarsi dei propri obblighi nei confronti dei clienti dimostrando di non aver ricevuto la merce.
Se il contratto è soggetto al diritto tedesco e non contiene una regolamentazione specifica, vale lo stesso principio: il fornitore deve dimostrare che, nonostante i suoi sforzi di trovare una soluzione per il trasporto della merce, non è stato possibile organizzare la consegna. Non potrà rifiutare un trasporto a causa del prezzo più oneroso rispetto ai soliti costi, ma in base alle circostanze concrete del caso può pretendere l’adeguamento del contratto attraverso un aumento del prezzo.
In entrambi i casi è inoltre possibile che al contratto sia applicabile la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale, la quale contiene una disciplina specifica dei casi di forza maggiore, tra cui l’obbligo di comunicare all’altra parte l’impedimento e le sue conseguenze sull’esecuzione del contratto.
- Sono un agente italiano, il mio preponente tedesco ha annullato molti ordini perché non ha ricevuto le materie prime dai suoi fornitori a causa dell’emergenza Covid-19. Posso ugualmente pretendere le provvigioni?
In base al diritto italiano, se il contratto non dispone diversamente, affinché il produttore possa invocare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione deve dimostrare di non aver potuto evitare l’impedimento. Pertanto dovrà dimostrare di avere cercato fornitori alternativi e di non averli trovati. In tali casi, i clienti non saranno tenuti al pagamento del prezzo ed eventuali acconti dovranno essere restituiti.
A meno che il contratto di agenzia non preveda diversamente, se gli ordini non vengono eseguiti per cause non imputabili al preponente l’agente non ha diritto alla provvigione.
Se il rapporto tra l’agente e il preponente è soggetto al diritto tedesco, la situazione è sostanzialmente la medesima.