RSPP è l’acronimo che indica il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, figura di primario rilievo tra gli attori della sicurezza sui luoghi di lavoro, che ha il compito di garantire che l’ambiente lavorativo sia il più salutare possibile per tutti i lavoratori.
Compito di un RSPP è quello di gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero adoperarsi nell’elaborazione, applicazione e gestione di misure preventive e protettive. Ad esempio: individuare e valutare i fattori di rischio; individuare le misure per la sicurezza idonee per gli ambienti di lavoro in base alla normativa; elaborare e controllare l’applicazione delle misure protettive e preventive; partecipare alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio; elaborare le procedure di sicurezza per tutte le attività aziendali; informare i lavoratori dei rischi aziendali.
In questo preciso momento storico, l’attività di un RSPP è più che mai essenziale per tutti quei datori di lavoro che, per scelta o per necessità, non fanno ricorso al lavoro agile, alle ferie e congedi straordinari, alle sospensioni delle attività aziendali.
Questi datori dovranno, infatti, obbligatoriamente riorganizzare le attività produttive nel rispetto delle nuove disposizioni di legge, ivi incluso il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” approvato il 14 marzo u.s..
Analoghe obbligazioni valgono per tutti quei reparti aziendali ritenuti indispensabili alla produzione che resteranno aperti e quindi nei confronti dei lavoratori rimasti a lavorare nel contesto produttivo aziendale.
L’emergenza epidemiologica in corso comporta, altresì, la necessità per tutti i datori di lavoro, ancora attivi nel settore produttivo, negli esercizi commerciali aperti, nonché nelle attività professionali, di rielaborare la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/08.
A tale proposito è utile richiamare la previsione dell’articolo 272 – Misure tecniche, organizzative, procedurali che stabilisce “1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 (rischio di esposizione non intenzionale ad agenti biologici virali) evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 2. In particolare, il datore di lavoro: […] b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione; e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro […].
Quanto sopra risulta particolarmente cogente anche a fronte del disposto dell’articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato che stabilisce: “1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza”.
E nella valutazione dei rischi andrà ovviamente approntata la massima prevenzione del rischio Coronavirus Covid-19 nei luoghi di lavoro, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dalla prestazione lavorativa.
In particolare, l’azienda dovrà nell’immediato dotarsi di un piano di intervento per contagio Covid-19 che, oltre a prevedere tutte le disposizioni per la prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus Covid-19 (che poi andranno recepite nel DVR) dovrà prevedere anche un piano di intervento in caso di contagio di un dipendente.
Altresì, l’azienda dovrà anche adottare adeguate misure precauzionali e, tra queste, dotare ogni dipendente e ogni persona che transita nel contesto produttivo aziendale di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine e ogni strumento di protezione individuato proprio nella valutazione dei rischi e nel DVR aggiornato all’emergenza Coronavirus Covid-19.
La rivalutazione va comunque fatta anche in caso di ricorso allo smart working per il quale andrà prevista un’apposita comunicazione in merito ai rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro per tale modalità di svolgimento del lavoro subordinato che tenga conto dei rischi da contagio di Covid 19.