- Che cosa prevede l’art. 65 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020?
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con l’art.65 del decreto legge c.d. “Cura Italia” il governo ha introdotto una particolare agevolazione per i soggetti esercenti attività di impresa che conducono in locazione un immobile rientrante nella categoria C/1 (negozi e botteghe): ad essi è riconosciuto per l’anno 2020 un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
- Il beneficio viene riconosciuto a vantaggio di tutti gli esercenti attività di impresa?
No.
Il beneficio non si applica ai soggetti che esercitano quelle attività di impresa identificate agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 e che hanno potuto – e possono – continuare ad operare, mantenendo i propri negozi aperti.
- Che cosa è il credito di imposta? Come funziona?
Il credito di imposta è un beneficio fiscale (un credito) che il contribuente vanta nei confronti dello Stato.
Il credito derivante dall’art. 65 del “Cura Italia” potrà essere utilizzato esclusivamente per compensare debiti con lo Stato o pagare le imposte dovute, ma non potrà essere richiesto il rimborso dell’importo.
- A quali immobili fa riferimento la norma?
La disposizione in esame fa riferimento esclusivamente ai locali a cui è attribuita la categoria catastale C/1 (di qualsiasi metratura). Tale categoria si riferisce ai negozi e alle botteghe: in sostanza, si tratta di locali utilizzati per commercio diretto e per la vendita al pubblico.
Al momento rimangono esclusi da questa disposizione i locali ad uso magazzino, nonché i locali accatastati D/8 (“Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”).
Con riferimento a quest’ultima categoria catastale: vi sono numerosi esercizi commerciali (sia nei centri città sia, soprattutto, nei centri commerciali) accatastati in tale categoria e che sono al momento esclusi dalla disposizione.
Pertanto, i soggetti che esercitano attività di impresa conducendo in locazione un immobile a cui è attribuita una categoria catastale diversa dalla C/1 (in particolare, gli esercizi siti nei centri commerciali) non potranno usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 65 del c.d. “Cura Italia”.
- Il beneficio si applica anche nel caso di contratti di affitto di ramo d’azienda?
No.
Per come è stata formulata, la disposizione si applica soltanto ai contratti di locazione.
- È necessario che il canone sia stato corrisposto per richiedere il beneficio?
La disposizione non prevede espressamente che il canone debba essere stato corrisposto per ottenere il beneficio e alcuni autori, sulla base di una interpretazione letterale, ritengono che il credito d’imposta sarà usufruibile indipendentemente dal pagamento del canone al proprietario.
Al momento l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa sul punto.
- È già possibile presentare il modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta?
Sì.
Con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver istituito il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta.
Il codice tributo è utilizzabile dal 25 marzo 2020 e potrà essere inserito in sede di compilazione del modello F24 da presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
- La disposizione potrà essere modificata? Vi sono proposte di modifica?
Il decreto legge “Cura Italia” è un atto normativo, di carattere provvisorio e avente forza di legge, adottato dal governo per far fronte ad una situazione di necessità ed urgenza. Esso perde efficacia se non viene convertito in legge entro 60 giorni dalla sua emanazione.
In sede di conversione in legge potranno essere apportati emendamenti al testo.
Alla luce di ciò, vi sono alcune proposte emendative dell’art. 65 proveniente da associazioni rappresentative degli operatori del settore retail.
In primo luogo, è stato chiesto che venga previsto espressamente l’avvenuto pagamento del canone per poter usufruire del beneficio fiscale.
In secondo luogo, è stato proposto di estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 65: da una parte, riconoscendo il beneficio fiscale anche agli operatori che detengono locali in forza di un contratto di affitto di azienda (contratto ampiamente utilizzato nel settore in luogo di quello di locazione); dall’altra, prevedendo che anche la detenzione di locali aventi destinazione catastale D/8 (purché destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande) possa comportare il riconoscimento del credito di imposta previsto dalla disposizione in esame – tale proposta in ragione del fatto che molti locali utilizzati dagli operatori commerciali sono accatastati nella categoria D/8.