Il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (il c.d. “Decreto Cura Italia”), entrato in vigore il 17 marzo 2020, accanto alle previsioni di natura economica, contiene diverse norme che incidono sull’organizzazione della giustizia e sulla disciplina processuale.
L’art. 83 riscrive e interpreta la sospensione dei termini, già disposta parzialmente con il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11, fissandone la decorrenza dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, ossia per la durata di 37 giorni. In questo periodo di emergenza sanitaria le udienze fissate sono rinviate d’ufficio, ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, salvo che per particolari fattispecie previste dal comma 3 del medesimo articolo, quali ad esempio la violazione delle obbligazioni alimentari.
È evidente, dunque, che i procedimenti innanzi ai giudici subiscono un notevole rallentamento, che graverà inevitabilmente sulla mole di arretrato con conseguente slittamento di tutte le attività che non è stato possibile svolgere. Alcuni giudici infatti sono costretti a rinviare le cause di parecchi mesi.
Per ottimizzare i tempi della giustizia, potrebbe essere utile il ricorso ai mezzi di composizione delle controversie alternativi al processo civile (c.d. ADR, ossia Alternative Dispute Resolution, per usare il linguaggio anglosassone). Si tratta di procedure che consentono di risolvere le controversie attraverso un accordo delle parti, ottenendosi così in tempi rapidi un titolo esecutivo, dotato della stessa efficacia di una sentenza di un giudice, senza dovere però attendere i tempi di giustizia, spesso troppo lunghi.
In materia, il Decreto Cura Italia al comma 20 dello stesso art. 83 stabilisce che, sempre per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività anche nei procedimenti di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di
negoziazione assistita ai sensi del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ossia quando essi siano da esperirsi obbligatoriamente prima di andare in causa. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
Di seguito vediamo quali sono le soluzioni possibili rispetto alle domande che più frequentemente si pongono in relazioni a tali procedure alternative.
- Ho iniziato una mediazione contro i miei coeredi prima del 9 marzo per ottenere la divisione giudiziale dell’eredità. Cosa succede in questo periodo? Si blocca il procedimento?
Non è detto che il procedimento subisca uno stop.
Si tratta in questo caso di controversia rientrante nel novero delle materie per le quali è obbligatorio il tentativo di mediazione ante causam. Pertanto il procedimento è soggetto alla sopra menzionata sospensione dei termini.
In concreto accade che alcuni organismi di mediazione, che non sono in grado di garantire lo svolgimento degli incontri in maniera tale da tutelare la salute delle persone, ad esempio con modalità telematiche, di fatto sospendono tutta l’attività.
Altri, viceversa, dal momento che il decreto legge non sospende il procedimento in sé, ma i “termini” per lo svolgimento delle attività, consentono lo svolgimento degli incontri con modalità telematiche.
E, dunque, solo alcuni organismi di mediazione hanno sospeso le attività tout court.
Quello che risente del periodo di sospensione è il termine di tre mesi, previsto dal Decreto Legislativo 28/2010 all’art. 6 per la definizione del procedimento, che è dunque soggetto a slittamenti. Ma, anche in questo caso, la situazione varia in base all’organismo prescelto.
- Ho iniziato un procedimento di mediazione per ottenere la modifica delle condizioni di mantenimento di mio figlio. Il procedimento prosegue?
Sì, con le limitazioni di fatto di cui si è appena detto.
A differenza del caso precedente, la mediazione in tale materia non è obbligatoria. Di conseguenza, a maggior ragione non essendo tale procedimento toccato dalla sospensione dei termini, esso dovrebbe poter proseguire nel proprio corso, sempre a condizione che sia adeguatamente tutelata la salute delle parti.
- Posso depositare una domanda di mediazione in questo periodo?
Sì.
Tuttavia, in considerazione della sospensione dei termini, gli incontri per la materia obbligatoria in questo periodo spesso non vengono immediatamente fissati dagli organismi.
- La mia controparte può legittimamente non aderire alla domanda di mediazione nel termine fissato dall’organismo?
Sì, data l’eccezionalità del periodo.
Normalmente nel caso di mediazione obbligatoria la parte chiamata in mediazione ha l’obbligo di aderire e partecipare al primo incontro fissato dall’organismo entro il termine stabilito. Tuttavia, se essi cadono nel periodo suddetto di sospensione, la parte potrà legittimamente astenersi.
- Dovrei iniziare una negoziazione assistita prima di poter procedere giudizialmente per il risarcimento di un danno da incidente stradale, posso procedere con l’invito a negoziazione?
Sì.
Tuttavia un invito in questo periodo è di scarsa utilità, dal momento che controparte probabilmente lo ignorerà, essendo i termini sospesi in caso di negoziazione assistita obbligatoria. Dopo il 15 aprile, salvo successive proroghe, la controparte sarà nuovamente obbligata a rispondere all’invito a stipulare la convezione per evitare le conseguenze previste dalla normativa.
- Ho invitato controparte ad una negoziazione assistita prima del 9 marzo. È legittima l’inerzia a reagire al mio invito?
Sì.
La controparte ben potrà attendere oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge per rispondere all’invito a stipulare la convenzione di negoziazione, stante la sospensione del decorso dei termini.
- È in corso una procedura di negoziazione assistita, controparte ha infatti aderito al mio invito. Cosa accade in questo periodo?
Essendo già incardinata la procedura e dovendosi essa svolgere secondo criteri di cooperazione in buona fede e con lealtà, le parti avranno il dovere di proseguire per il raggiungimento dell’accordo.
- Ho definito in sede di negoziazione la modifica delle condizioni di divorzio, pur. Posso agire in via esecutiva per ottenere il pagamento del l’assegno di mantenimento di mio figlio?
Sì.
E’ Suo diritto pretendere coattivamente il pagamento del mantenimento sulla base del titolo esecutivo, ottenuto a conclusione del procedimento di negoziazione assistita.
In questo caso non si ha alcuna sospensione dei termini, trattandosi di materia di obbligazioni alimentari.