Come noto, in risposta all’emergenza derivante dalla rapida diffusione del COVID-19, il DPCM 9 marzo del 2020, il governo ha emanato il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, il cd. “Cura Italia”.
A seguire le novità che interesseranno i datori di lavoro.
- Bonus da 100 euro per alcuni lavoratori
I lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 € che continuino a prestare servizio nella sede di lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, avranno diritto a ricevere un bonus una tantum dal valore di 100 € nel mese di marzo 2020.
Il bonus non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.
Il bonus è corrisposto, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.
I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso
l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n.
241 del 1997.
- Nuovi obblighi in tema di smart working
Il datore di lavoro dovrà riconoscere la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità smart working provenienti dai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie.
I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore, lo smart working non può essere rifiutato, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
- Sospensione per il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria ed IVA
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nonché per
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,
professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di
macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti
botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione
professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale,
lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, sono sospesi, fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per tutti i soggetti di cui sopra, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sgravi fiscali per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Alloscopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa integrazione in deroga
a) Cassa integrazione guadagni ordinaria
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e
comunque entro il mese di agosto 2020.
Possono accedere a tale trattamento:
✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
✓ imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
✓ imprese addette all’armamento ferroviario;
✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
✓ imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
✓ imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Sono previste delle modalità di accesso semplificate, fatto salvo
l’obbligo di informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le OO.SS, che possono essere svolti in via
telematica. La domanda per l’accesso al trattamento, in ogni caso, deve essere
presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Durante il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria, i lavoratori assunti prima del 23 febbraio 2020 hanno diritto a percepire l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 e il limite dell’orario contrattuale. Su istanza del datore di lavoro l’assegno può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
I datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che non presentano i requisiti per l’accesso alla Cassa Integrazione potranno accedere:
Al trattamento dell’assegno ordinario, qualora versino i contributi al FIS o ai Fondi di Solidarietà bilaterali (cfr. infra);
Alla cassa integrazione in deroga, in tutti gli altri casi (cfr. infra)
b) Il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al precedente punto per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
c) Il trattamento di assegno ordinario
Potranno essere beneficiarie del trattamento di assegno ordinario le aziende che versano i contributi al FIS (Fondo di integrazione salariale) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.
In particolare, potranno ricevere il trattamento dell’assegno ordinario:
- Per il Fondo di integrazione salariale (FIS): i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
- Per i Fondi di solidarietà di settore: i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
Sono previste delle modalità di accesso semplificate, fatto salvo l’obbligo di informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le OO.SS, che possono essere svolti in via telematica. La domanda per l’accesso al trattamento, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Durante il trattamento, i lavoratori assunti prima del 23 febbraio 2020 hanno diritto a percepire l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 e il limite dell’orario contrattuale. Su istanza del datore di lavoro l’assegno può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Su istanza del datore di lavoro l’assegno ordinario può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Inoltre, i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce
l’assegno di solidarietà già in corso.
d) La cassa integrazione in deroga
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, potranno riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Possono accedere alla Cassa Integrazione in Deroga i datori di lavoro del settore privato che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Ordinaria, del FIS o dei Fondi di solidarietà, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Le domande di concessione del trattamento dovranno essere presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Il trattamento di CIGD è concesso con decreto delle regioni e delle province autonome interessate; il decreto viene da loro trasmesso all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. L’efficacia del decreto è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal DPCM.
Durante il trattamento di Cassa Integrazione in Deroga, i lavoratori assunti prima del 23 febbraio 2020 hanno diritto a percepire l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 e il limite dell’orario contrattuale. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari del trattamento all’INPS, che provvede direttamente all’erogazione delle predette prestazioni.
- Sospensione dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 17 marzo 2020 è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure previste dagli artt. 4, 5 e 24 della l. 223/1991, ovvero
- licenziamento collettivo;
- la procedura di c.d. collocamento in mobilità (id est licenziamento) applicabile alle imprese che sono state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi in cassa integrazione e di non poter ricorrere a misure alternative al recesso.
Durante il medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potrà licenziare i suoi lavoratori per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
- Congedo ad hoc per i genitori lavoratori
È prevista una forma di congedo ad hoc per i genitori lavoratori che intendano rimanere a casa per prendersi cura dei figli.
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano figli di età di non superiore ai 12 anni (o figli di qualsiasi età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della l. 104/1992) potranno usufruire di un specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore di 15 giorni, durante il quale verrà loro garantita una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
I lavoratori genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni avranno il diritto di fruire di un congedo di quindici giorni senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (che dovranno dunque spartirsi tra di loro i 15 giorni di congedo) ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Estensione dei cd. “permessi 104”
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020
- Trattamento delle assenze dei lavoratori in quarantena
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.