• Quali sanzioni sono previste in tema di contenimento del contagio da Coronavirus?

Secondo il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 (art 4),in vigore dal 26 marzo,salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni penali contravvenzionali previste dall’art 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Tale disposizione esplicitamente esclude, da un lato, l’operatività dell’art. 650 c.p. (Inosservanza di un ordine dell’Autorità, che presidiava le misure di contenimento ai sensi del previgente d.l. 6/2020); dall’altro consente l’applicazione dell’art 260 del T.U. delle Leggi Sanitarie (contravvenzione punita con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000 e l’arresto da 3 a 18 mesi) alla sola ipotesi di colui che, sottoposto alla misura della quarantena perché risultato positivo al virus, trasgredisca dolosamente il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora (anche in tale ipotesi, salvo che il fatto costituisca violazione dell’art 452 del codice penale – “epidemia colposa” – o comunque più grave reato”).

Il medesimo art. 4 aggiunge che se il mancato rispetto delle predette misure avviene “mediante l’utilizzo di un veicolo” le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

La violazione dei provvedimenti relativi ai seguenti casi, previsti dall’art 1, comma 2, comporta, altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni:

  • chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
  • limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità’ di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
  • limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonche’ di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  • limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità. All’atto dell’accertamento delle menzionate violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

  • Chi applica le sanzioni? Con quale procedimento?

Le sanzioni per le violazioni delle misure di contenimento sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure (urgenti di carattere regionale o infraregionale) di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte (Regioni; Sindaci).

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. legge-quadro sull’illecito amministrativo).

A differenza, ad esempio, del Codice della strada, i verbali di accertamento non oblati entro il termine per il pagamento in misura ridotta, non costituiscono titolo esecutivo iscrivibile a ruolo: ai fini della riscossione della sanzione sarà pertanto necessaria l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione da parte dell’autorità prefettizia, opponibile al Giudice di Pace.

  • E’ possibile il pagamento in misura ridotta?

E’ prevista l’applicabilità dell’art 202 del Codice della strada in materia di pagamento in misura ridotta: il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo previsto (euro 400). Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Ai procedimenti sanzionatori si applica la sospensione dei termini prevista dall’art 103 del d.l. n. 18/2020.  

  • Le sanzioni amministrative si applicano anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. 19/2020?

Sì.

Viene espressamente sancita l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, che sarebbe stata impedita dalla natura di “legge eccezionale e temporanea” delle previgenti previsioni (art 2 comma 5 c.p.):

Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

La riduzione indicata è stata prevista per allineare l’importo della sanzione amministrativa con quello in precedenza previsto in relazione all’art 650 c.p.

Le Procure della Repubblica alle quali sono pervenute le notizie di reato in relazione alla previgente operatività dell’art 650 c.p. provvederanno alla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente.