Prima della diffusione a livello nazionale del COVID-19 uno dei temi più discussi tra gli imprenditori e i professionisti italiani riguardava l’imminente entrata in vigore del Codice della Crisi (D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14). Da più parti si invocava di posticipare l’entrata in vigore della normativa, attualmente prevista per il 15 agosto 2020, in considerazione delle oggettive difficoltà incontrate dal CNDEC (Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili) nella predisposizione degli indici di allerta previsti dall’articolo 13 del Codice della Crisi nonché dei ritardi da parte delle Camere di Commercio nell’organizzazione degli OCRI (Organismi di Composizione della Crisi di Impresa).
La sospensione forzata della maggior parte delle imprese italiane e gli inevitabili riflessi sulla relativa redditività e sulle condizioni economico-patrimoniali hanno reso ancora più insistenti le istanze di differimento dell’entrata in vigore delle nuove norme. Ed infatti il legislatore, all’interno del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, ha previsto una proroga dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021 dei soli obblighi di segnalazione dei fondati inizi della crisi dell’impresa da parte degli organi di controllo endo-societari e dei creditori pubblici qualificati.
La discussione relativa alla proroga di tutte le altre norme del Codice della Crisi è ancora aperta. Ad essa, come noto, si affianca la discussione in merito alla ripartenza del sistema economico al termine dell’emergenza sanitaria in atto, rispetto alla quale, al momento, l’attenzione è concentrata sulla quantificazione delle perdite che i vari settori economici stanno subendo e continueranno a subire nei primi mesi del 2020.
Il Codice della Crisi può essere uno strumento molto utile per le imprese italiane, di ogni dimensione, per la programmazione della ripresa economica.
Infatti alcune disposizioni del D. Lgs. 14/2019 sono già in vigore e tra esse vi sono le norme che hanno obbligato le società a dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Gli indici di allerta sopra menzionati, ancora in fase di preparazione, rappresentano uno strumento fondamentale per la preparazione dei modelli di riferimento e quindi per l’individuazione delle modifiche da apportare negli assetti imprenditoriali esistenti al fine di identificare le possibili cause della crisi della singola società e di stabilire le misure correttive da implementare.
Oggi molte imprese, soprattutto medio-piccole, non sono dotate di alcun assetto organizzativo di riferimento e quindi sono gestite facendo leva sull’indiscussa arguzia imprenditoriale della famiglia titolare della società o dei soci-amministratori.
Questo modello è però inadeguato rispetto alle complessità dei nostri giorni, rese ancora più severe dalla pandemia che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero: ciò che serve alle nostre imprese è una vera e propria due diligence che consenta di individuare i punti di forza e le criticità, al fine di valorizzare i primi ed eliminare le seconde, nell’ottica di aumentare la redditività e la sostenibilità degli investimenti e del debito nonché di superare, nel breve periodo, le difficoltà immediatamente legate al Covid-19.
Tale analisi riguarda i profili giuridici (ad esempio la contrattualistica dell’impresa), economici, finanziari e gestionali a 360 gradi e si declina, in buona sostanza, nella predisposizione di un assetto imprenditoriale adeguato alle dimensioni e all’attività svolta, come richiesto dal Codice della Crisi già in vigore.
In considerazione delle difficoltà economiche in essere, il legislatore potrebbe favorire questo processo fornendo sussidi finanziari alle imprese per la realizzazione di tali modelli, aiutando così le società a riprendere in modo più efficace l’attività di impresa e, al contempo, favorendo gli introiti dei professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti) che sono una delle categorie più colpite dall’emergenza.
In questo modo, il rinvio del solo obbligo di segnalazione sarebbe sufficiente, evitando discussioni in merito alla proroga generalizzata del Codice della Crisi, che può costituire uno strumento utile per la ripartenza di imprese e professionisti e una cura, ma anche un vaccino, per proteggere il sistema economico dal Covid-19.