La pandemia generata dalla diffusione del Coronavirus sta causando non poche difficoltà nell’ambito dell’esecuzione dei contratti conclusi in epoca antecedente, non solo di quelli internazionali – ossia quei contratti in cui le parti abbiano residenza o sede in Paesi diversi – ma anche di quelli domestici.

È evidente che la chiusura temporanea o definitiva di un fornitore di un’azienda tedesca può avere effetti a cascata sul rapporto commerciale con quel fornitore e, a sua volta, sui rapporti di fornitura nei confronti dei propri clienti. È ipotizzabile che un fornitore straniero di componentistica per auto, ad esempio italiano, possa non essere più in grado di effettuare (anche solo temporaneamente) la produzione a causa della serrata delle industrie in Italia, con danni per i clienti dell’azienda. Risulta dunque chiaro che se a mancare è la componentistica prodotta in Italia, la produzione dell’auto in Germania si blocca.

Nella moderna produzione di veicoli non esiste infatti lo stock della componentistica, se non in piccole quantità: è il principio della c.d. produzione “just in time”, cioè della fabbricazione dell’auto quasi in concomitanza con l’arrivo delle forniture, che consente di risparmiare sui costi di stoccaggio.

Tali situazioni possono rientrare nei casi di “forza maggiore”? La parte contrattuale potrà essere esonerata dai propri obblighi senza esporsi al rischio di azioni risarcitorie da parte dei propri clienti? Di quali strumenti dispone per tutelarsi?

Qualora il contratto non abbia regolamentato le conseguenze della “forza maggiore” oppure non consenta di trarre elementi importanti per stabilire come trattare l’evento inatteso o, addirittura, non lo abbia fatto in maniera conforme alla legge, vengono in applicazione le norme del BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Codice civile tedesco) e dell’HGB (Handelsgesetzbuch Codice commerciale tedesco), così come della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980 (c.d. “Convenzione di Vienna” o “CISG”), cui la Germania ha aderito. La recente normativa, adottata proprio per contenere gli effetti della pandemia (Legge del 27 marzo 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020) integra, tra l’altro, la disciplina ordinaria dei contratti di durata conclusi da consumatori o micro imprese e dei contratti di locazione, prevedendo espressamente rimedi a tutela dei debitori per un periodo transitorio, attualmente stabilito fino al 30 giugno 2020 (per una ulteriore disamina della normativa speciale, si rinvia all’articolo del 9 aprile 2020). Tali rimedi si inseriscono nel solco degli istituti di diritto civile che andremo ad esaminare e che restano comunque validi per quanto non espressamente previsto nella legislazione emergenziale.

Vediamo come la normativa tedesca supplisce in difetto di clausole contrattuali.

  • L’istituto della “forza maggiore” è regolato dal diritto tedesco?

No.

Tuttavia, il codice civile tedesco lo richiama espressamente in alcune disposizioni, ad esempio come causa di esclusione di responsabilità dell’oste per perdita, distruzione o danneggiamento di cose introdotte nel locale dall’ospite (§ 701 BGB) e come causa di sospensione della prescrizione qualora il creditore sia impedito ad agire in giudizio per il soddisfacimento del proprio diritto a causa di un evento forza maggiore che intervenga negli ultimi sei mesi di decorrenza del termine di prescrizione (§206 BGB).

  • Cosa si intende per forza maggiore?

La forza maggiore è stata definita dalla giurisprudenza tedesca di legittimità (BGH, Bundesgerichtshof) come un evento dannoso, proveniente dall’esterno – dunque non connaturato alla cosa in sé –  assolutamente non prevedibile al momento della conclusione del contratto, e non evitabile, nemmeno con un comportamento diligente.

  • In quali casi viene fatto riferimento alla forza maggiore?

Spesso le ipotesi di forza maggiore sono descritte in contratti di assicurazione allo scopo di esclusione di responsabilità dell’assicuratore (ad esempio per danni derivati da catastrofi naturali, eventi terroristici o guerre).

Altri casi di forza maggiore sono certamente rinvenibili in sommosse, una improvvisa malattia che non era possibile prevenire e, naturalmente, le epidemie.

  • In difetto di una espressa regolamentazione della forza maggiore, soccorrono norme speciali?

Sì.

L’obbligo di adempimento contrattuale è escluso se l’esecuzione è impossibile, oppure se l’adempimento richiede uno sforzo che, ragionevolmente, non può essere preteso dal debitore (§ 275 BGB).

Tuttavia, di regola, il debitore risponde nei confronti della controparte contrattuale per il danno subito da quest’ultima in seguito al mancato adempimento, se la causa dell’inadempimento è a lui imputabile, ossia se l’impossibilità della prestazione sia stata dallo stesso causata intenzionalmente o per propria negligenza.

  • Cosa succederà in caso di inadempimento del contratto nel periodo dell’epidemia da coronavirus?

In applicazione dei principi generali sopra esposti, alla difficoltà di produzione o di consegna dovuta all’emergenza sanitaria non consegue necessariamente il venir meno degli obblighi contrattuali e/o risarcitori. Il debitore dovrà provare di non aver agito non per colpa propria, dimostrando, ad esempio, l’impossibilità di procurarsi i beni da consegnare attraverso altri fornitori o che non è stato possibile utilizzare altri canali di consegna, eventualmente sopportandone i maggiori costi per evitare pretese risarcitorie. Dovrà inoltre

dare prova del fatto che l’impossibilità di esecuzione del contratto è dovuta ad una causa riconducibile all’epidemia.

  • Esistono altri strumenti giuridici per allentare i vincoli contrattuali?

Sì.

Il § 313 BGB stabilisce che in caso di grave mutamento delle circostanze poste a base di un contratto, tale per cui in loro presenza le parti non lo avrebbero concluso o lo avrebbero concluso a condizioni diverse se avessero potuto prevedere tale mutamento, il contratto deve essere adeguato alle nuove circostanze su richiesta di una delle parti. E ciò qualora tale mutamento fosse imprevedibile al momento della conclusione del contratto ed il mantenimento del vincolo contrattuale alle mutate circostanze non sia tollerabile per una delle parti.

Nonostante la giurisprudenza interpreti la norma in maniera restrittiva e, dunque, consenta raramente l’adeguamento del contratto, si può ritenere che questo rimedio possa essere ben utilizzato proprio per i cambiamenti dettati dall’emergenza sanitaria, certamente imprevedibile ed inevitabile, qualora essa comporti oneri eccessivi per il soggetto obbligato.

  • Esistono strumenti giuridici straordinari – legati alla pandemia  -di allentamento del vincolo contrattuale?

Sì, ma per alcune fattispecie.

La legislazione di emergenza prevede, ad esempio, la possibilità della sospensione del pagamento dei canoni per le locazioni commerciali o ad uso abitativo per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020 (prorogabile dal legislatore al 30 settembre 2020), ove sia reso plausibile che la necessità di sospensione del pagamento sia dovuta al coronavirus. Il debito andrà però estinto entro il 30 giugno 2022, pena lo sfratto per morosità, che in questo periodo straordinario non è consentito.

Resta comunque possibile lo scioglimento del contratto per cause non legate alla pandemia, per pregressa morosità, ad esempio.

  • È possibile che venga addirittura sciolto il vincolo contrattuale?

Sì.

Con le eccezioni previste dalla legislazione di emergenza, ad esempio in materia di sfratti.

Di regola infatti, qualora in presenza di una eccessiva onerosità sopravvenuta sia impossibile la modifica contrattuale di cui si è scritto al numero 6, o non sia possibile per l’altra parte accettarla, si potrà risolvere il contratto retroattivamente o disdire il contratto di durata con efficacia non retroattiva.

  • Un’impresa tedesca può dimostrare che in questo periodo ricorre una causa di forza maggiore in Italia al fine di liberarsi dai propri obblighi contrattuali nei confronti di un terzo?

Sì.

La prova potrà essere fornita, ad esempio, mediante un certificato che attesti la sospensione dell’attività produttiva e, in ultima analisi, con una dichiarazione giurata del debitore.

Si noti, in particolare, che le imprese italiane possono richiedere alla Camera di Commercio competente per la propria sede l’emissione di un certificato di forza maggiore da fornire alle loro controparti contrattuali estere, in conformità con la Circolare Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25/03/2020.

In conclusione, ove possibile, è auspicabile la previsione contrattuale di definizione e trattamento dei casi di forza maggiore, in modo da ridurre o addirittura eliminare i rischi connessi ai contenziosi sul punto.