Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile scorso è stato pubblicato il D.P.C.M. 10 aprile 2020 con il quale il Governo, in attuazione del D.L. 19/2020, ha adottato le nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione del contagio da COVID19, destinate a sostituirsi a quelle sino ad oggi (13.04.2020) in vigore. Lo stesso giorno sul Bollettino Ufficiale n. 15/2020 della regione Lombardia è stata pubblicata l’ordinanza n. 528 adottata l’11 aprile 2020 dal Presidente di Regione Lombardia, recante anch’essa le nuove misure di contenimento del contagio.
L’intreccio delle disposizioni nazionali e regionali per la gestione dell’emergenza è destinato quindi a continuare, secondo lo schema sancito dall’art. 3 del D.L. 19/2020, che vede la competenza primaria dello Stato nel dettare le disposizioni valide per l’intero territorio nazionale, consentendo alle Regioni l’adozione di misure più stringenti nelle materie di propria competenza, se giustificate da situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio.
Il provvedimento governativo e quello regionale prevedono la medesima efficacia temporale delle disposizioni dagli stessi previste, che entrano in vigore il 14 aprile e cesseranno di avere effetti il 3 maggio 2020.
Di seguito sono state esaminate le nuove disposizioni governative e regionali relative alle attività commerciali, di servizio, professionali e quelle relative alle attività produttive.
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D.P.C.M. 10 aprile 2020
Il nuovo D.P.C.M. abroga e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti adottati dal Governo in materia di attività commerciali e produttive, dei quali ne era stata prorogata l’efficacia, segnatamente i D.P.C.M. dell’8 marzo, del 9 marzo, dell’11 marzo,
del 22 marzo e del 1° aprile, costituendo, attualmente, l’unica fonte di disciplina emergenziale per le suddette attività adottata dall’Autorità centrale.
Le attività commerciali sono disciplinate all’art. 1, comma 1, lett. z), aa), bb), cc) e dd) del nuovo D.P.C.M., secondo uno schema che sostanzialmente replica il precedente previsto dai D.P.C.M. di marzo.
Infatti, è stabilito che restino sospese tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio fatta eccezione per la vendita di prodotti alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1 del nuovo D.P.C.M., che sostituisce il corrispondente Allegato del D.P.C.M. dell’11 marzo scorso, ma ne replica il contenuto aggiungendovi tre nuove voci, costituite da:
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Commercio al dettaglio di libri;
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
La vendita di alimenti e prodotti di prima necessità è possibile presso tutte le tipologie di esercizi (vicinato, media e grande struttura) anche inseriti nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Come in precedenza, inoltre, è consentita la prosecuzione dell’attività delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.
Le attività che possono restare aperte devono in ogni caso garantire la distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Inoltre viene raccomandata l’osservanza delle misure di prevenzione contenute nel nuovo Allegato 5.
Anche il nuovo Allegato prevede la possibilità di vendita al dettaglio di qualsiasi tipologia di prodotto mediante e-commerce, corrispondenza e altre forme di comunicazione.
Per quanto riguarda le limitazioni delle giornate di apertura al pubblico il nuovo D.P.C.M. non ne prevede (si veda infra per quanto riguarda la regione Lombardia); le precedenti limitazioni all’apertura per le medie e grandi strutture nelle giornate festive e prefestive di cui al D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 sono da considerarsi non più applicabili, stante l’intervenuta abrogazione del D.P.C.M. in questione.
Restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande restano sospese, fatto salvo, come in precedenza, le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale. Restano chiusi anche gli esercizi di somministrazione posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Proseguono l’attività, invece, gli esercizi di somministrazione inseriti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Il D.P.C.M. fa comunque salva l’attività di ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Tutte le attività di servizio alla persona restano sospese (compresi i parrucchieri, gli estetisti e simili), salvo le attività individuate all’Allegato 2 del D.P.C.M., il cui contenuto replica quello del corrispondente Allegato al D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, individuando le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, le attività delle lavanderie industriali e altre lavanderie, tintorie, i servizi di pompe funebri e attività connesse.
L’art. 2 del D.P.C.M. è dedicato alle attività produttive e, anche in questo caso, riprende lo schema già previsto dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, stabilendo che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali (all’ingrosso), ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 3.
Con specifico riferimento a quest’ultimo, che sostituisce il corrispondente Allegato di cui al D.P.C.M. del 22 marzo, come modificato dal D.M. Sviluppo Economico del 25 marzo scorso, anche in questo caso le attività produttive e commerciali all’ingrosso il cui esercizio non è sospeso sono state individuate con riferimento al codice ATECO; rispetto all’ultimo elenco vigente sono state introdotte alcune modifiche1. Anche il nuovo D.P.C.M. prevede che l’elenco di cui all’Allegato 3 possa essere rivisto con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Oltre alle attività produttive di cui all’Allegato 3 è consentita la prosecuzione delle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al medesimo Allegato, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva che si intende proseguire; il Prefetto, sentito il Presidente della
regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui sopra, ma fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Le imprese le cui attività possono proseguire devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Il comma 2 precisa che Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o con lavoro c.d. agile. Inoltre, il comma 12 prevede che per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e manutentive, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Si ricorda infine che la violazione delle disposizioni previste dal D.P.C.M. è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 € a 3.000,00 € e con l’eventuale sanzione accessoria della sospensione/chiusura dell’attività.
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Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 di Regione Lombardia
L’11 aprile il Presidente della Regione Lombardia ha adottato l’ordinanza n. 528 che sostituisce l’ordinanza n. 521/2020 (i cui effetti sono cessati il 13 aprile scorso) e con la quale, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 19/2020, sono state introdotte alcune misure di contenimento del contagio maggiormente restrittive rispetto a quelle previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020. Le nuove disposizioni, come detto, entrano in vigore il 14 aprile e lo resteranno sino al 3 maggio 2020, al pari di quelle nazionali.
Relativamente al commercio al dettaglio, il paragrafo 1.2 dell’ordinanza introduce delle deroghe al D.P.C.M. in senso più restrittivo; in particolare è stato stabilito che il commercio al dettaglio di:
- articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- libri;
- fiori e piante;
è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati. Resta salva la facoltà di commercializzare i suddetti prodotti mediante vendita on-line, corrispondenza e altri mezzi di comunicazione, nonché la consegna al domicilio degli stessi.
Come nell’ordinanza 521/2020, in deroga al D.P.C.M., il vigente provvedimento precisa che è vietata la vendita mediante distributori automatici fatto salvo per i seguenti prodotti:
- acqua potabile (c.d. Case dell’acqua);
- latte sfuso;
- generi di monopolio;
- prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (non previsti dell’ordinanza 521/2020);
Rispetto alla precedente ordinanza regionale è stabilito che possono restare in funzione i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono proseguire l’attività.
Mentre a livello statale con l’abrogazione del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 sono state eliminate le limitazioni quanto alle giornate di apertura per le attività consentite, l’ordinanza regionale, replicando quanto già previsto con la precedente, le mantiene.
Infatti, è stato confermato che la vendita di:
- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
- articoli per l’illuminazione;
- ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- apparecchiature fotografiche e relativi accessori;
non è ammessa nelle giornate festive e prefestive, in tutte le tipologie di esercizi commerciali (vicinato, medie e grandi strutture, centri commerciali). Anche in questo caso è fatta salva la possibilità di vendere le suddette merceologie anche nei giorni di chiusura mediante e-commerce, corrispondenza e altri mezzi di comunicazione, nonché la consegna al domicilio dei prodotti in questione.
Le lettere H) e I) del paragrafo 1.2 trattano della consegna al domicilio dei prodotti e della vendita on-line e mediante altri mezzi di comunicazione, disciplina che risulta in parte diversa da quella di cui alla precedente ordinanza 521/2020, che per la sua formulazione aveva sollevato qualche dubbio interpretativo.
In merito alla consegna a domicilio la lett. H) prevede che i commercianti al dettaglio la posso effettuare per tutte le categorie merceologiche, anche se non ricomprese nell’Allegato 1 al D.P.C.M. del 10 aprile, così eliminando la limitazione invece prevista dall’ordinanza 521/2020 che pareva ammetterla con riferimento ai soli prodotti alimentari e di prima necessità.
La lett. I) precisa inoltre che resta consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono e televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 10 aprile, che all’Allegato 1 le ammette per tutti i prodotti alimentari e non alimentari.
Sono state ribadite le misure precauzionali per l’accesso agli esercizi di vendita la cui attività può proseguire, ovvero:
- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- gli esercizi commerciali al dettaglio devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;
- si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. Se la temperatura corporea fosse uguale o superiore a 37,5° C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività.
Le suddette misure si sommano, laddove non incompatibili, con quelle previste a livello nazionale dall’Allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
Disciplina particolare quella relativa ai mercati coperti e scoperti; l’ordinanza stabilisce la sospensione dell’attività di tutti i mercati scoperti e delle fiere per tutti i settori merceologici. Relativamente ai mercati coperti, invece, ne è consentita l’apertura per la vendita delle sole merceologie consentite (alimentari e beni di prima necessità) a condizione che il Sindaco del comune in cui sono insediati adotti e faccia osservare un piano per ogni mercato che preveda:
- la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- la sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento.
Con riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’ordinanza regionale ne conferma la sospensione, fatti salvi i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.
Come previsto anche dal D.P.C.M., restano consentite le attività di ristorazione (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie e simili) con consegna a domicilio; la consegna a domicilio deve avvenire in modo tale da evitare contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Il paragrafo 1.4 detta la disciplina per le attività produttive e professionali, richiamando anzitutto le disposizioni previste dal D.P.C.M. del 10 aprile, con riferimento alle quali introduce le seguenti deroghe:
- le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici ATECO 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza, che se comportanti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;
- le attività di cui ai codici ATECO 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) sono sospese salvi:
- gli interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla L. 146/1990;
- gli interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite;
- gli interventi urgenti per le abitazioni.
L’ordinanza 528/2020 conferma la sospensione delle attività alberghiere (codice ATECO 55.1), salvo che per i servizi di supporto alla gestione dell’emergenza e per specifiche categorie di utenti. E’ invece consentita la prosecuzione dell’attività degli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20).
Con riferimento, infine, alle attività bancarie, finanziare e assicurative (codici ATECO da 64 a 66) l’ordinanza prevede che debbano essere svolte utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti.
Come previsto con riferimento alle disposizioni emergenziali nazionali, la violazione della disciplina dell’ordinanza 528/2020 è sanzionata a norma dell’art. 4 del D.L. 19/2020 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 (oltre che con la sanzione accessoria, in caso di attività commerciali e produttive/professionali, della chiusura da 5 a 30 giorni), salvo che il fatto costituisca reato.
Note:
1) Risultano aggiunti i seguenti codici: 25.73.1 ( Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili ), 26.1 (Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche), 26.2 (Fabbricazione di computer e unità periferiche), 46.49.1 (Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria), 46.75.01 (Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura), 81.3 (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione), 99 (Organizzazioni e organismi extraterritoriali).
Sono stati modificati i seguenti codici: 16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio), 33 (Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature), 42 (Ingegneria civile).