• Qualora il conduttore/affittuario non adempia puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento in ragione della situazione di emergenza sanitaria in corso, il locatore/concedente del ramo d’azienda potrà escutere la garanzia bancaria?

Sì.

In linea generale, il creditore, in possesso di una garanzia bancaria, potrà richiederne l’escussione alla banca che l’ha emessa.

Qualora il debitore abbia comunicato al locatore/concedente del ramo d’azienda la sospensione di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, nonché l’esonero dal pagamento del canone e di tutti gli oneri accessori sino al termine della situazione di emergenza, la richiesta di escussione della garanzia bancaria da parte del creditore potrebbe però considerarsi contraria al generale principio di buona fede che sta alla base del nostro ordinamento e potrebbe comportare un abuso del proprio diritto da parte del creditore stesso.

  • È opportuno che il conduttore/affittuario del ramo d’azienda trasmetta una comunicazione alla banca, invitandola a non procedere con il pagamento degli importi richiesti dal locatore/concedente del ramo d’azienda?

 Sì.

Una volta informato il locatore/concedente del ramo d’azienda della sospensione di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, nonché dell’esonero dal pagamento del canone e di tutti gli oneri accessori sino al termine della

situazione di emergenza, è opportuno che il conduttore/affittuario del ramo d’azienda trasmetta una comunicazione alla banca con cui:

  1. dia atto di aver informato il proprio creditore della sospensione delle obbligazioni di pagamento;
  2. inviti la banca a renderlo edotto di qualsiasi richiesta di escussione della garanzia bancaria da parte del proprio creditore;
  3. diffidi la banca dall’effettuare il pagamento degli importi richiesti, stante il fatto che l’escussione sia da ritenersi abusiva, riservandosi ogni azione anche nei confronti della banca stessa per i danni subiti.
  • Generalmente le banche accettano di buon grado la richiesta di non effettuare pagamenti in caso di escussione della garanzia da parte del beneficiario?

No.

In linea generale, è una richiesta che le banche difficilmente accettano, soprattutto nel caso di garanzie autonome e a prima richiesta: si tratta di garanzie non collegate al rapporto tra creditore e debitore e con cui la banca si impegna direttamente a soddisfare il beneficiario, rimossa ogni eccezione e/o contestazione, ovvero senza possibilità per la stessa di tener conto di eventuali eccezioni sollevate dal proprio cliente riguardo al rapporto sottostante.

Pertanto, anche dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del conduttore/affittuario, la banca potrebbe procedere ugualmente a soddisfare il beneficiario della garanzia.

  • Si può comunque cercare di impedire l’escussione della garanzia (anche nel caso in cui quest’ultima sia autonoma e a prima richiesta)?

Sì.

Qualora il locatore/concedente del ramo d’azienda decida di escutere la garanzia bancaria e la banca intenda soddisfare tale richiesta, il conduttore/affittuario

potrà esperire un procedimento cautelare d’urgenza: in sostanza, il conduttore/affittuario potrà proporre un’azione (ricorso ex art. 700 c.p.c.) per ottenere un provvedimento del giudice che vieti alla banca di procedere con il pagamento al beneficiario della garanzia.

Per la concessione del provvedimento cautelare “d’urgenza”, si richiedono:

–          “l’apparenza” del diritto che si intende far valere; in questo caso si intende impedire l’esercizio fraudolento del diritto di escutere la garanzia da parte del locatore/concedente del ramo d’azienda, viste le comunicazioni inviate dal conduttore/affittuario di sospensione del canone in ragione dell’emergenza legata a Covid-19;

–          l’esistenza di un pericolo nel ritardo nell’ottenere un provvedimento giudiziale in difesa del proprio diritto.

I procedimenti d’urgenza quali quello appena descritto non sono sospesi durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Qualora venga notificato alla banca in tempo utile un provvedimento giudiziale inibitorio, quest’ultima non potrà procedere ad effettuare il pagamento degli importi richiesti al beneficiario della garanzia.