Il 27 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 108) il D.P.C.M. 26 aprile 2020 con il quale il Governo ha dato inizio alla c.d. Fase 2, quella che a fronte dell’attenuarsi dell’emergenza sanitaria prevede un allentamento delle misure restrittive alla libera circolazione e allo svolgimento delle attività produttive, commerciali e di servizio in generale. La ripresa, come più volte preannunciato, sarà graduale e in tal senso le nuove disposizioni “allargano le maglie” dei divieti e delle restrizioni sino ad oggi previste, senza eliminarli totalmente.
L’avvio della nuova fase è previsto per il prossimo 4 maggio 2020, data di entrata in vigore del nuovo D.P.C.M., salvo per alcune specifiche disposizioni (art. 2, commi 7, 9 e 11) la cui entrata in vigore è anticipata al 27 aprile. Il D.P.C.M. è destinato ad avere efficacia sino al 17 maggio 2020 quando sarà sostituito dalle nuove disposizioni che il Governo adotterà, anche in ragione dell’evolversi della situazione emergenziale.
Sul fronte regionale, ed in particolare della regione Lombardia, segnaliamo la nuova ordinanza regionale n. 532 del 24 aprile 2020 che ha modificato la precedente ordinanza n. 528/2020; anche a seguito delle modifiche introdotte le disposizioni regionali, più restrittive rispetto a quelle statali, scadranno il prossimo 3 maggio 2020, salvo che vengano reiterate con un nuovo provvedimento.
Di seguito sono state esaminate le nuove disposizioni governative relative alle attività commerciali, di servizio, professionali e quelle relative alle attività produttive, nonché le recenti modifiche adottate da Regione Lombardia alla propria ordinanza 528/2020.
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D.P.C.M. 26 aprile 2020
Il nuovo D.P.C.M. sostituisce il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 a partire dal 4 maggio e, come detto, resterà in vigore sino al 17 maggio 2020.
Le attività commerciali sono disciplinate all’art. 1, comma 1, lett. z), aa), bb), cc) e dd) senza significative novità rispetto a quanto previsto dalla disciplina del precedente D.P.C.M del 10 aprile.
Viene confermata la sospensione di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio fatta eccezione per la vendita di prodotti alimentari e di prima necessità individuate nel nuovo Allegato 1 del D.P.C.M., che rispetto al precedente prevede l’aggiunta della categoria merceologica “commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti”.
La vendita di alimenti e prodotti di prima continua a essere consentita in tutte le tipologie di esercizi (vicinato, media e grande struttura) anche inseriti nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività, durante tutti i giorni della settimana. Confermata anche la prosecuzione dell’attività delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.
Confermate anche le misure anti-contagio che le attività commerciali devono garantire, ovvero la distanza interpersonale di un metro, gli ingressi dilazionati del pubblico con il divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nonché l’osservanza delle misure di prevenzione contenute nel nuovo Allegato 5 (il cui contenuto replica quello del precedente Allegato al D.P.C.M. del 10 aprile).
Restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande restano sospese ad esclusione delle mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale. Restano chiusi anche gli esercizi di somministrazione posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Confermata l’apertura degli esercizi di somministrazione inseriti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Il nuovo D.P.C.M. conferma la possibilità della consegna a domicilio e aggiunge la possibilità della vendita per asporto dei prodotti nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con l’espresso divieto di consumare i prodotti nei locali d’esercizio e di sostare nelle immediate vicinanze dei locali.
Tutte le attività di servizio alla persona restano sospese (compresi i parrucchieri, gli estetisti e simili), salvo le attività individuate all’Allegato 2 del D.P.C.M., che conferma l’apertura delle attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, le attività delle lavanderie industriali e altre lavanderie, tintorie, i servizi di pompe funebri e attività connesse.
L’art. 2 del D.P.C.M. è dedicato alle attività produttive, confermando lo schema già previsto in precedenza, con la previsione che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali (all’ingrosso), ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 3.
Il nuovo Allegato 3 ha ampliato le categorie dei codici ATECO relativi alle attività produttive non sospese, sia eliminando molte delle limitazioni alle rispettive sotto-categorie dei codici, sia introducendone nuove categorie1. Anche il nuovo D.P.C.M. prevede che l’Allegato possa essere rivisto con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Rispetto al D.P.C.M. del 10 aprile non è più prevista la possibilità di prosecuzione delle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato, previa comunicazione al Prefetto, mancata previsione che probabilmente si spiega con l’abrogazione delle limitazioni alle sotto-categorie dei codici ATECO previste all’Allegato 3, che ha finito per rendere la disposizione non più attuale.
Le imprese le cui attività possono proseguire devono rispettare i contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, sottoscritti fra il Governo e le parti sociali il 24 aprile 2020 e il 20 marzo 2020 (Allegati 6, 7 e 8 al D.P.C.M.), che acquistano efficacia erga omnes. La norma precisa poi che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il comma 2 prevede che le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o con lavoro c.d. agile. Inoltre, come nel precedente Decreto, il comma 8 conferma che per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e manutentive, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Il comma 9 introduce una nuova disposizione per le attività produttive la cui ripresa dell’attività è prevista per il 4 maggio, stabilendo la possibilità di compiere tutte le attività a ciò propedeutiche a partire dal 27 aprile (data, quest’ultima, di entrata in vigore della disposizione medesima).
Ulteriore novità è prevista al comma 11, con l’introduzione di un sistema di monitoraggio giornaliero della situazione epidemiologica nei propri territori da parte delle Regioni e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Nel caso in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle Regioni propongono al Ministro della Salute l’adozione delle misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del D.L. 19/2020.
Le disposizioni relative agli studi professionali e ai servizi bancari ed assicurativi replicano quelle già previste dal D.P.C.M. del 10 aprile, con la possibilità di proseguire l’attività nel rispetto delle vigenti disposizioni igieni-sanitarie.
Il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni previste dal nuovo D.P.C.M. resta quello di cui all’art. 4 del D.L. 19/2020, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 € a 3.000,00 € e l’eventuale sospensione/chiusura dell’attività.
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Ordinanza n. 532 del 24 aprile 2020 di Regione Lombardia
Con l’ordinanza in esame Regione Lombardia ha modificato alcune specifiche disposizioni previste dalla propria precedente ordinanza 528/2020. La nuova disposizioni avranno effetto sino al 3 maggio 2020, così come l’ordinanza 528/2020 che le stesse disposizioni modificano.
La prima modifica costituisce più propriamente una deroga al disposto del punto C) del paragrafo 1.2 dell’ordinanza n. 528/2020, relativa al divieto di vendita di specifici prodotti nelle giornate festive e prefestive.
Con una norma ad hoc per la festività del 1° maggio 2020 è stato infatti stabilito che la vendita di:
- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
- articoli per l’illuminazione;
- ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- apparecchiature fotografiche e relativi accessori;
è ammessa nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2020, con la conseguenza che i relativi esercizi che le pongono in vendita potranno restare aperti al pubblico.
Ciò che è stato modificato è la disciplina relativa ai mercati coperti e scoperti di cui alla lettera G dell’ordinanza 528/2020.
Nella precedente versione era previsto che solamente i mercati coperti potessero essere riaperti, per la vendita di prodotti alimentari e di prima necessità, previa adozione di specifici accorgimenti da parte del Comune (varchi di entrata e uscita separati e sorveglianza circa il rispetto della distanza interpersonale), mentre i mercati scoperti avrebbero dovuto restare sospesi.
Ora è previsto che le Amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari. Condizione per la riapertura è la predisposizione l’osservanza delle misure indicate nell’ordinanza regionale, quali:
- la definizione preventiva, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, con l’individuazione della capienza massima di persone dell’area, che comunque non potrà essere superiore al doppio dei posteggi assegnati agli operatori;
- l’individuazione di un appartenente alla polizia locale o di un funzionario comunale che assuma il compito di “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui all’ordinanza regionale stessa e delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
- la limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello d’uscita dall’area stessa;
- consentire l’accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- la rilevazione della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato, con l’inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C;
- la messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- il rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- l’obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- il distanziamento di 3 mt tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
La norma prevede infine che restano sospesi i mercati non individuati dai Comuni per la riapertura dell’attività, le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti e le fiere e le sagre.
Anche la mancata osservanza delle nuove disposizioni introdotte con la modifica di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020.
1)Risultano aggiunti i seguenti codici: 07 (ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI); 08 (ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE); 12 (INDUSTRIA DEL TABACCO; 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI); 24 (METALLURGIA); 29 (FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI); 30 (FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO); 31 (FABBRICAZIONE DI MOBILI); 41 (COSTRUZIONE DI EDIFICI); 68 (ATTIVITA’ IMMOBILIARI); 73 (PUBBLICITA’ E RICERCHE DI MERCATO).