Una volta avvenuto l’incontro tra le volontà delle parti, il contratto si può ritenere concluso e, dunque, può dispiegare i propri effetti. Questi corrispondono – generalmente – al contenuto degli accordi, frutto dell’autonomia negoziale attraverso cui si estrinseca la volontà delle parti. Ai fini della corretta individuazione di quest’ultima e degli effetti del contratto è necessaria una precisa attività interpretazione del contratto, fondata sui canoni indicati dallo stesso Legislatore agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.
A valle di tale attività interpretativa, si giunge – in via generale – ad una sovrapposizione tra gli effetti del contratto e i contenuti di quest’ultimo. Però, in alcuni casi, le disposizioni contenute nel contratto possono non essere sufficienti a regolare compiutamente il rapporto negoziale ad esse sotteso. Infatti, può succedere che il regolamento dispositivo previsto dalle parti contenga lacune all’interno della disciplina negoziale decisa dalle parti, dovute ad esempio all’insorgere di situazioni che le parti non hanno previsto e normato – neppure in via generale – al momento della conclusione del contratto.
Tale sembra la situazione che attualmente sta interessando molti contratti in corso di vigenza, a seguito dell’insorgere e del protrarsi della situazione emergenziale in Italia legata al contagio del virus COVID-19. La situazione è caratterizzata da una grandissima eccezionalità e, dunque, risulta molto difficile che il suo accadimento possa essere stato previsto in sede di conclusione del contratto.
Escludendo il ricorso a mezzi risolutori offerti dalla legge o dai singoli contratti, una possibile soluzione alle lacune contrattuali evidenziate dall’attuale situazione emergenziale può essere offerta dalla possibilità prevista ex lege di integrare il contratto, ai sensi dell’articolo 1374 del Codice Civile. Quest’ultimo individua le cosiddette fonti eteronome del contratto da individuarsi nella legge o, in mancanza, negli usi e nell’equità. Tali fonti si affiancano alla fonte principale degli effetti del contratto, cioè l’autonomia negoziale, indicando disposizioni ulteriori che, pur non essendo state previste dalle parti, obbligano quest’ultime. L’integrazione del contratto ex articolo 1374 del Codice Civile – secondo anche quanto indicato più volte da parte Giurisprudenza di legittimità – opera esclusivamente in relazione a quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontà o l’abbiano espressa in modo lacunoso ed ambiguo. Di conseguenza, il ricorso all’istituto in questione va escluso nell’ipotesi in cui le parti abbiano compiutamente ed univocamente regolato gli effetti del contratto e il contenuto delle loro prestazioni.
In assenza di norme e usi che regolino specificatamente le ricadute negoziali dell’attuale situazione emergenziale, sembrerebbe risultare che eventuali integrazioni contrattuali possano avvenire solamente secondo equità.
Volgendo uno sguardo più ampio alle norme contenute all’interno del Codice Civile, la previsione avente portata generale di cui all’articolo 1374, trova la propria esplicazione in diverse norme aventi portata applicativa nei confronti di specifiche tipologie contrattuali. Ad esempio, sono previste disposizioni integrative della volontà delle parti in tema di misura del corrispettivo di numerose fattispecie contrattuali. Viene previsto in molteplici casi che, in mancanza di previsione ad opera delle parti, il corrispettivo contrattuale debba essere quantificato da parte del giudice, attraverso l’applicazione di tariffe, usi o equità (ad esempio, l’articolo 1709 del Codice Civile per quanto riguarda il contratto di mandato, l’articolo 2225 per quanto riguarda il contratto d’opera e l’articolo 2233 per quanto riguarda il contratto di opera professionale).
Con specifico riferimento all’integrazione secondo equità, la possibilità di ricorrere a fonti eteronome per l’integrazione del contratto è generalmente riconosciuta anche per sopperire ad eventuali lacune contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche a seguito della loro parziale nullità. Secondo alcune statuizioni della Corte di legittimità, in assenza di disposizioni contenute nei CCNL, l’integrazione dei singoli contratti di lavoro deve avvenire nel rispetto dell’obbligo reciproco di correttezza delle parti – previsto dall’articolo 1175 del Codice Civile – e deve essere rapportata alle finalità della norma. Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ricorrere, al fine di individuare utili riferimenti orientativi, a discipline contrattuali anche precedenti ovvero non regolanti lo specifico caso, ma concernenti situazioni analoghe.
Indicata così la portata applicativa dell’integrazione contrattuale ai sensi dell’articolo 1374 del Codice Civile, sembrerebbe che tale disposizione normativa possa giungere in soccorso alle parti che, avendo stipulato un contratto precedentemente allo scoppio della pandemia attualmente in corso, non trovino all’interno della propria autonomia negoziale gli strumenti per far fronte agli effetti che – loro malgrado – sono venuti ad interessare il proprio rapporto sinallagmatico. Infatti, richiamando una dottrina risalente, ma autorevole, la possibilità integrativa secondo equità ex articolo 1374 del Codice Civile è caratterizzata da una forte capacità espansiva nei confronti dei contratti, che può trovare applicazione in relazione a rapporti negoziale aventi durata particolarmente lunga, conformati a scelte operative condizionate dalla situazione dei luoghi, dalla tecnologia e dal mercato esistenti al momento della stipulazione del contratto. Tale capacità espansiva può anche corrispondere – secondo questa parte della dottrina – alla necessità che le parti procedano secondo equità alla rinegoziazione del contratto, affinché quest’ultimo venga adattato alla nuova situazione intervenuta nel corso della propria vigenza.
È innegabile che – nella maggior parte delle situazioni – a causa della pandemia attualmente in corso, lo scenario presente al momento della stipulazione del contratto è grandemente variato in maniera imprevedibile. Di conseguenza, le parti con grande probabilità non hanno previsto statuizioni ad hoc per far fronte all’attuale situazione di emergenza e, dunque, non hanno a propria diretta disposizione utili strumenti contrattuali. A fronte di questa situazione, l’integrazione di cui all’articolo 1374 del Codice Civile può rappresentare un utile strumento interpretativo, in quanto permetterebbe il ricorso all’equità per integrare le disposizioni contrattuali e riportare, secondo i canoni di buona fede, ad una situazione che permetta alle parti di continuare e perseguire i propri interessi, nonostante gli eventi legati all’epidemia. Tali nuove norme negoziali integrative avrebbero forza di legge tra le parti, in quanto rappresenterebbero effetti ulteriori discendenti dal contratto stesso, a cui le parti sono obbligate a sottostare in forza del disposto dell’articolo 1374 del Codice Civile. In questo modo, potrebbe essere evitato il ricorso a strumenti risolutivi del contratto, facendone salvi gli effetti tra le parti.