La presupposizione è un istituto del diritto privato che è stato ideato dalla dottrina e, successivamente, recepito dalla giurisprudenza (ma non dal legislatore).
Essa può essere definita come una situazione, di fatto o diritto, che è stata tenuta presente dai contraenti in sede di conclusione del contratto come presupposto determinante ai fini della permanenza del vincolo negoziale ma che non è stata esplicitata nel contratto.
Il caso di scuola è la locazione del balcone in Piazza del Campo a Siena il giorno del Palio: qualora nel contratto sia pattuito un prezzo elevato (in base al canone di mercato della locazione di un giorno di un balcone) e non sia specificato che la locazione è connessa alla storica celebrazione senese, in caso di rinvio della gara può discutersi se il conduttore debba comunque pagare il canone pattuito. Al fine di evitare il pagamento, il conduttore potrà fare leva sull’evento presupposto in sede di formazione del contratto (la visione della gara), il cui venire meno determina la cessazione del vincolo negoziale.
La giurisprudenza, in assenza di un referente normativo, utilizza diverse formule per descrivere gli effetti connessi al venir meno dell’evento presupposto: a volte si parla di caducazione del contratto, altre volte di inefficacia, altre ancora di scioglimento del rapporto obbligatorio, a dimostrazione dei contorni ancora poco definiti dell’istituto.
L’identificazione dell’evento presupposto e la sua rilevanza nell’economia del rapporto contrattuale è strettamente legata al caso di specie ed in particolare alla fase delle trattative e al contenuto dell’accordo, nonché delle vicende intervenute successivamente alla firma del contratto. A livello probatorio non è facile fornire la prova di un evento tenuto in considerazione delle parti e non esplicitato nel regolamento contrattuale, ragione per la quale le email e la corrispondenza scambiate durante la negoziazione del contratto sono fondamentali per fornire al giudice un quadro (più o meno) chiaro del presupposto determinate per le parti ai fini della conclusione del contratto.
Il rischio è infatti che l’evento presupposto venga relegato all’ambito dei motivi, vale a dire gli scopi personali che hanno indotto un contraente a concludere il contratto i quali sono irrilevanti rispetto alla nascita e alla permanenza del vincolo contrattuale.
L’utilizzo della presupposizione nel contesto dei contratti di affitto di ramo aziendali nel settore retail e delle locazioni commerciali può rappresentare una via di uscita nel caso, invero frequente, in cui le parti non abbiano previsto un diritto di recesso convenzionale a favore del conduttore.
Con riferimento all’emergenza connessa al Covid-19 e alle difficoltà che incontreranno gli operatori nel raggiungere e mantenere l’equilibrio finanziario ed economico del singolo punto vendita (i.e. del singolo ramo di azienda), l’identificazione dell’evento presupposto da far valere per chiedere al Tribunale lo scioglimento del rapporto contrattuale dipende dai futuri provvedimenti normativi e dalle caratteristiche del punto vendita nonché, come detto, dalle trattative e dal contenuto del singolo contratto.
Si pensi ad un esercizio di vicinato che si basi sulla vendita di prodotti a basso costo (ad esempio i c.d. negozi “tutto a un euro”) che nelle “fasi 2 e 3” subisca significative limitazioni rispetto al numero dei clienti che possono entrare nel punto di vendita nonché un notevole aumento dei costi per la messa a disposizione dei presidi di sicurezza a favore di ciascun cliente (guanti, dispenser). Il modello di business di tale negozio, basato su margini strettissimi rispetto alla vendita di un singolo prodotto e quindi sull’elevata quantità di beni venduti in base all’acquisto di impulso dei clienti, potrebbe divenire non più sostenibile, nel senso che l’attività non possa in alcun modo essere gestita in modo profittevole.
Qualora nelle trattative del contratto di locazione commerciale (o del contratto di affitto) sia stata chiarita e ben descritta dal conduttore il tipo di attività svolta e il modello di funzionamento dell’impresa e lo stesso sia stato menzionato, anche sinteticamente, nelle premesse contrattuali, è verosimile ritenere che il conduttore possa ottenere una pronuncia di caducazione del rapporto contrattuale e sciogliersi dal contratto facendo leva sull’istituto della presupposizione.
E’ evidente che la presupposizione costituisce solo uno dei modi per liberarsi dal vincolo contrattuale che, in sede giudiziale, sarà affiancato anche ad altri rimedi, quali il venir meno della causa concreta del contratto, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta etc. Ad oggi, la presupposizione è stata presa in considerazione solo da poche decisioni giurisprudenziali e, rappresenta, pertanto, un rimedio di rara applicazione. Così come era rara la diffusione del Covid nella regione di Wuhan nel novembre 2019.