In data 24 aprile 2020 è stato approvato il nuovo “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che va ad integrare il documento già sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali in data 14 marzo 2020.
Il Protocollo in esame, tra le altre, si occupa delle misure relative al ritorno in azienda con focus sull’obbligo del datore di garantire la salubrità dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori nella quotidiana gestione delle attività lavorative.
Inoltre – novità rispetto al precedente documento – il documento sottolinea che la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Passiamo ad esaminare gli aspetti di maggiore interesse per i datori di lavoro, soprattutto da un punto di vista pratico.
- Obbligo di informazione nei confronti dei dipendenti
Il datore di lavoro sarà tenuto a fornire ai lavoratori una informazione adeguata sulle misure necessarie ad arginare il rischio di diffusione del COVID-19, con particolare attenzione sulle corrette modalità di utilizzo dei DPI (“Dispositivi di Protezione Individuale”).
- Trattamento dei dati personali
Nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga della facoltà di richiedere ai lavoratori il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, lo stesso dovrà prestare particolare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali poiché, come noto, l’acquisizione di tali dichiarazioni costituisce un trattamento dati.
Al fine di salvaguardare la privacy dei dipendenti, dunque, è fatta raccomandazione di raccogliere solo i dati strettamente necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, il datore dovrà astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva.
- Rientro in servizio dei lavoratori risultati positivi al virus
Il rientro in azienda di lavoratori risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto dalla presentazione al datore di lavoro di una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Collaborazione con le autorità sanitarie dipendenti
I datori di lavoro dovranno fornire la loro piena disponibilità e collaborazione nei confronti delle autorità sanitarie competenti qualora le stesse, nelle aree maggiormente colpite dal virus, dispongano misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone sui lavoratori.
- Misure di prevenzione negli appalti
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che si trovino ad operare contemporaneamente nel medesimo sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) e che dovessero risultare positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà darne immediatamente informazione al committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
In caso di appalto, l’azienda committente sarà tenuta a dare all’impresa appaltatrice una completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e dovrà vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano
a qualunque titolo nel perimetro aziendale ne rispettino integralmente le disposizioni.
- Pulizie e sanificazioni straordinarie in azienda
Nelle aree geografiche maggiormente colpite dalla diffusione del virus o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, al momento della riapertura, in aggiunta alle normali attività di pulizia, sarà necessario prevedere una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, in conformità con quanto disposto dalla circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
- Detergenti per le mani a disposizione dei lavoratori
I datori di lavoro dovranno premunirsi di mettere a disposizione dei lavoratori appositi detergenti per le mani, i quali dovranno essere accessibili a tutto il personale, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
- Raccomandazioni sull’uso dello smart working
Lo smart working dovrà continuare ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, fermo l’obbligo per i datori di lavoro di garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
- Distanziamento sul luogo di lavoro
Continuerà ad essere obbligatorio il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, viene fatta raccomandazione ai datori di collocarli singolarmente in altri spazi, ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
I datori di lavoro dovranno adoperarsi al fine di incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori, favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
- Mascherine ed altri DPI
Il datore di lavoro, esperita un’opportuna valutazione dei rischi e una mappatura delle diverse attività dell’azienda, dovrà assicurarsi che ai lavoratori vengano forniti i DPI idonei e che gli stessi vengano correttamente utilizzati.
Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni è previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come già stabilito dal DL n. 9/2020 (art. 34) in combinato con il DL n. 18/2020 (art 16 c. 1).
- Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
Il Protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 prevedeva la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS (“Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”).
Il nuovo Protocollo precisa che laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.