Il 3 aprile 2020, l’INAIL ha pubblicato la circolare 13/2020 avente ad oggetto, tra le altre tematiche, le prime indicazione in merito all’applicazione dell’articolo 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale stabilisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. (…) La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.
Passiamo dunque ad esaminare gli aspetti più rilevanti per i datori di lavoro.
- Tutela infortunistica in caso di infezione da COVID-19
Con la circolare 13/202 l’INAIL ha chiarito che, in conformità con l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Istituto tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in tale quadro sono ricondotti anche i casi di infezione da COVID-19 occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa.
L’INAIL precisa che, nel panorama dell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda in primo ruolo tutti gli operatori sanitari che, come evidente, risultano essere esposti ad un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. In caso di contagio, dunque, per tali operatori vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il COVID-19.
Il rischio di contagio si considera elevato anche nel caso di svolgimento di altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza, per le quali vige il medesimo principio di presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. In via esemplificativa, ma non esaustiva, vengono indicati: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc…
L’INAIL precisa che sussistono anche altri casi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice: l’Istituto, dunque, precisa che la tutela assicurativa deve considerarsi estesa anche a tutte quelle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Di conseguenza, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle sue mansioni, l’accertamento medico-legale dovrà seguire l’ordinaria procedura delineata dall’Istituto privilegiando essenzialmente i seguenti fattori: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
- Contagio da COVID-19 ed infortunio in itinere
Per quanto riguarda la disciplina dell’infortunio in itinere, l’Istituto ricorda che l’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e quello di lavoro. L’istituto precisa dunque che sono configurabili come infortunio in itinere gli eventi di contagio da COVID-19 accaduti nello svolgimento di tale percorso. Con riferimento all’utilizzo del mezzo di trasporto si precisa che, dal momento che il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro, è considerato necessitato l’uso di un mezzo durante il tragitto. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.
- Certificazione medica e obbligo di denuncia dell’infortunio
In tutti i casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la certificazione medica all’INAIL, la quale prende in carico la pratica e assicura la relativa tutela all’infortunato al pari di qualsiasi altro infortunio. In ogni caso, ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio, viene ritenuta valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
I datori di lavoro pubblico o privato assicurati presso l’INAIL sono tenuti ad assolvere all’obbligo di effettuare, come in qualsiasi altro caso di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni. Il termine per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto decorre solamente dal momento della conoscenza da parte del datore di lavoro dell’avvenuto contagio.
Infine, per quanto riguarda decorrenza della tutela INAIL, si precisa che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, oppure, in alternativa, dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo COVID-19, posto che il contagio può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena.
- Azione di rivalsa da parte dell’INAIL
In ultimo occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 2087 del c.c. nonché del d.l. 81/2008, il datore di lavoro, in quanto titolare dell’obbligo di tutela e garanzia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ex art. 2087 c.c., “… è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” comprese, dunque, tutte quelle misure che si rendano necessarie al fine di prevenire il contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro.
Pertanto, i datori di lavoro dovranno tenere presente che, così come accade per qualsiasi altro infortunio e salvo smentite da parte di successive norme interpretative, qualora dovesse venire accertata la loro responsabilità civile per la violazione degli obblighi discendenti dall’art. 2087 c.c., l’INAIL, come previsto dall’art. 11 del DPR 1124/1965, potrebbe agire nei loro confronti al fine di richiedere un rimborso delle somme a qualsiasi titolo erogate a titolo di indennità e di spese accessorie nei confronti del lavoratore.