Con il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 il Governo ha disegnato il quadro normativo di riferimento per la ripresa dal 18 maggio 2020, tra l’altro, dell’attività di commercio al dettaglio, quadro normativo completato dal DPCM 17 maggio 2020 (GURI n. 126/2020) recante le disposizioni di dettaglio anche con riferimento al sistema delle competenze per l’adozione delle norme che dovranno regolare lo svolgimento delle attività commerciali fino al cessare dell’emergenza sanitaria.

Il sistema delle fonti è ripartito tra lo Stato e le Regioni, dove queste ultime giocano un ruolo fondamentale nel dettare le disposizioni di riferimento.

I sopra citati provvedimenti del Governo stabiliscono, infatti, che le attività devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottati  dalle  Regioni  o  dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel  rispetto  dei principi e dei criteri contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali (criteri inseriti all’allegato 10 del DPCM), con la raccomandazione che i singoli esercenti applichino anche le ulteriori misure nazionali previste nell’allegato 11 al DPCM.

In assenza di previsioni regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

La Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 16 maggio 2020 ha adottato le linee guida per la ripresa in sicurezza delle attività economiche il cui testo è stato richiamato nel DPCM ed inserito nell’allegato 17 e che costituiscono le norme “base” alle quali riferirsi, ma che potranno essere modificate ed implementate dalla singola Regione con propri provvedimenti (in fase di emanazione). Solo per alcune categorie di attività economiche e di servizi (che non ricomprendono il commercio al dettaglio) è prevista la facoltà per le Regioni di anticiparne o posticiparne la ripresa rispetto alla data prevista dal DPCM, così come è previsto che eventuali provvedimenti che dispongano nuovamente limitazioni o la chiusura di una o più categorie di attività potranno essere adottati dal Governo, ai sensi dell’art. 2 del DL n. 19/2020.

Le risposte alle domande che seguono sono rese riferendosi ai protocolli e alle linee guida stabilite dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, così come recepire dal DPCM 17 maggio 2020 (di seguito “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”), fermo restando che, come detto, a livello regionale potranno essere stabilite norme in parte diverse, che saranno esaminate successivamente in specifici focus dedicati alle singole regioni.

Quando posso aprire?

  1. Sono titolare di un esercizio di vendita al dettaglio, quale disposizione regola le modalità di svolgimento della mia attività? Ci sono delle limitazioni?

Le regole ed i limiti per l’esercizio in sicurezza dell’attività di vendita al dettaglio sono quelle previste dal DPCM 17 maggio 2020 e dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, come eventualmente modificate e integrate dalle linee guida e protocolli adottati dalla singola Regione.

è inoltre previsto che debba essere sempre assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che:

  •  gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
  •  venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
  1. Sono l’esercente di un negozio di vicinato, posso tenere aperta la mia attività?

Si.

In base al DPCM 17 maggio 2020 gli esercizi di vicinato che vendono prodotti alimentari e non alimentari possono riaprire al pubblico dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle condizioni riportate al Quesito n. 1 che precede e delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, come eventualmente modificate a livello regionale, con la raccomandazione che siano altresì applicate le misure previste dall’allegato 11 al DPCM stesso.

  1. Le medie e le grandi strutture di vendita, possono esercitare l’attività?

Si.

In base al DPCM 17 maggio 2020 anche le medie e grandi strutture di vendita, indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti, possono riaprire al pubblico dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle condizioni riportate al Quesito n. 1 che precede e delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, come eventualmente modificate a livello regionale, con la raccomandazione che siano altresì applicate le misure previste dall’allegato 11 al DPCM stesso.

  1. Sono l’esercente di una struttura di vendita all’interno di un centro commerciale, posso tenere aperta la mia attività?

Si.

Le norme di cui al DPCM 17 maggio 2020 prevede la possibilità di riapertura di tutte le tipologie di attività di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali. Anche in questo caso dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, ingressi del pubblico dilazionati e che venga impedito di sostare all’interno dell’esercizio più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni stabilite delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, come eventualmente modificate a livello regionale, con la raccomandazione che siano altresì applicate le misure previste dall’allegato 11 al DPCM stesso.

  1. La Regione o il Comune in cui si trova il mio esercizio commerciale ha emanato un provvedimento che prevede misure più restrittive per le attività commerciali rispetto alla normativa nazionale, quali misure si applicano alla mia attività?

In questo caso dovranno prevalere le disposizioni regionali, anche se più restrittive.

Infatti il DPCM 17 maggio 2020 prevede che le attività di vendita si svolgano nel rispetto di linee guida e dei protocolli idonei ad impedire il contagio adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in coerenza con i principi di cui all’allegato 10 al DPCM; solo in mancanza dei protocolli regionali troveranno applicazione quelli previsti a livello nazionale.

La normativa attualmente vigente non contempla competenze in capo ai Comuni all’adozione di misure correlate all’emergenza sanitaria e relative alle modalità di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio in sede fissa.

  1. La Regione o il Comune in cui si trova il mio esercizio commerciale ha emanato un provvedimento che prevede misure più permissive per le attività commerciali rispetto alla normativa nazionale quali misure si applicano alla mia attività?

Il DPCM 17 maggio 2020 stabilisce la competenza delle Regioni, o della Conferenza Regioni-Province Autonome, all’adozione dei protocolli e linee guida per l’esercizio in sicurezza dell’attività di vendita al dettaglio, solo in mancanza dei quali troveranno applicazione i protocolli nazionali.

Pertanto, anche qualora maggiormente permissive, le disposizioni regionali sono destinate a prevalere, salvo che non risultino coerenti con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020.

  1. Sono previste limitazioni circa le giornate e/o gli orari di apertura al pubblico per le attività commerciali?

No.

Le disposizioni dettate per la riapertura delle attività commerciali, comprese le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, non recano limitazioni circa le giornate e l’orario di attività. Le raccomandazioni dell’allegato 11 al DPCM consigliano un ampliamento delle fasce orarie di esercizio così da poter garantire un accesso scaglionato della clientela, finalizzato a consentire il distanziamento sociale anche durante la permanenza nell’esercizio commerciale.

Quali misure devo applicare prima che il cliente entri nel mio esercizio?

  1. Sono tenuto a fornire informazioni ai clienti che accedono al mio esercizio commerciale?

Sì.

Ai sensi dell’art. 1. dd) del DPCM 17 maggio 2020 e delle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, il retailer è tenuto a predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

In aggiunta, ai sensi dell’allegato 11 del DPCM 17 maggio 2020, è raccomandato al retailer di informare i clienti per garantire il distanziamento degli stessi in attesa di entrata.

  1. Sono tenuto a misurare la temperatura corporea dei clienti che entrano nel mio esercizio commerciale?

No.

Le vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive stabiliscono che i retailer potranno rilevare la temperatura corporea, specialmente nei supermercati e centri commerciali, ma non vige alcun obbligo a tal riguardo.

  1. Posso sempre misurare la temperatura corporea dei clienti che entrano nel mio esercizio anche senza il loro consenso?

Il DPCM 17 maggio 2020 non specifica tale aspetto.

Si tenga presente, però, che le vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive stabiliscono che i retailer possono rilevare la temperatura corporea ai clienti, impedendo loro l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°.

Qualora pertanto il retailer decida di esercitare la facoltà di misurare la temperatura corporea ai clienti che accedono al suo negozio, si ritiene che il retailer possa parimenti impedire l’accesso al cliente che rifiuti la misurazione.

  1. In caso di rifiuto da parte del cliente di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea come mi devo comportare?

Come anticipato nella precedente domanda, si ritiene che il retailer possa impedire l’accesso al suo esercizio commerciale al cliente che rifiuti la misurazione della temperatura corporea, anche in ottica di tutela della salute pubblica e dei suoi dipendenti.

  1. Se dalla misurazione effettuata risulta che la temperatura corporea di un cliente è superiore ai 37,5 °C come mi devo comportare?

Ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 e delle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, i retailer che rilevino la temperatura corporea ai clienti possono impedirne l’accesso in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°.

  1. Quando effettuo la misurazione della temperatura corporea di un cliente devo fornirgli l’informativa sul trattamento dei dati personali?

Il DPCM 17 maggio 2020 non specifica tale aspetto.

Tuttavia, posto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali, si ritiene necessario fornire un’informativa sul trattamento dei dati personali. Tale informativa potrà essere data anche oralmente.

  1. Devo verificare che il cliente indossi una mascherina prima che faccia ingresso nei locali? Nel caso in cui non la indossi devo impedirgli l’ingresso?

Sì.

Ai sensi delle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, i clienti devono sempre indossare la mascherina.

Pertanto, qualora il cliente non indossi la mascherina, deve essergli impedito l’accesso all’esercizio commerciale.

  1. Quale tipologia di mascherina deve essere indossata dal cliente?

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.L. n. 28/2020 possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

  1. Devo verificare che il cliente indossi altri dispositivi di protezione?

No.

I clienti sono tenuti ad indossare esclusivamente la mascherina.

  1. Sono tenuto a fornire dispositivi di protezione ai clienti che entrano nel mio esercizio commerciale?

Sì.

Ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 e delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, il retailer deve garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti.

Inoltre, ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, in caso di vendita di abbigliamento, il retailer dovrà mettere a disposizione dei clienti guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

Da ultimo, ai sensi dell’allegato 11 del DPCM 17 maggio 2020, è raccomandato – e non imposto – alle altre tipologie di retailer di fornire ai clienti guanti usa e getta nelle attività di acquisto.

  1. Se un cliente che si accinge ad entrare nel mio esercizio è accompagnato da un altro membro del proprio nucleo famigliare minorenne o non autosufficiente, come mi devo comportare?

Ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati, nonché delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, non vi è alcuna differenziazione nell’accesso dei clienti all’esercizio commerciale sulla base di parametri quali appartenenza al medesimo nucleo familiare, ovvero maggiore o minore età.

In questo caso, il retailer dovrà adottare le medesime misure adottate in tutti gli altri casi.

  1. Se un cliente che si accinge ad entrare nel mio esercizio è accompagnato da un altro membro del proprio nucleo famigliare maggiorenne, come mi devo comportare?

Ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati, nonché delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, non vi è alcuna differenziazione nell’accesso dei clienti all’esercizio commerciale sulla base di parametri quali appartenenza al medesimo nucleo familiare, ovvero maggiore o minore età.

In questo caso, il retailer dovrà adottare le medesime misure adottate in tutti gli altri casi.

  1. Sono tenuto a contingentare e regolamentare l’accesso dei clienti al mio esercizio? In quali modalità?

Sì.

Ai sensi della lettera dd) del DPCM 17 maggio 2020, il retailer è tenuto a garantire, oltre alla distanza interpersonale di un metro, anche che gli accessi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito ai clienti di sostare all’interno degli esercizi commerciali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Ai sensi delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, i retailer sono obbligati a prevedere regole di accesso – in base alle caratteristiche dei singoli esercizi commerciali – tali da assicurare il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti.

Ai sensi dell’allegato 11 del DPCM 17 maggio 2020, è raccomandato – e non imposto – ai retailer di regolamentare e scaglionare gli accessi agli esercizi commerciali attraverso ampliamenti delle fasce orarie ed il contingentamento dei clienti in ingresso, secondo le seguenti modalità: a) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; b) per locali di dimensioni superiori a 40mq, l’accesso deve essere regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

  1. Se il locale ove svolgo la mia attività ha dimensioni inferiori ai 40 metri quadri, devo limitare l’accesso dei clienti nel mio esercizio?

Sì.

Per tutti i retailer valgono le medesime misure obbligatorie di contingentamento degli accessi riportate alla domanda precedente.

Inoltre, ai sensi dell’allegato 11 del DPCM 17 maggio 2020, nel caso di esercizio commerciale inferiore ai 40mq di superficie, è raccomandato – e non imposto – al retailer di far accedere un cliente alla volta, oltre ad un massimo di due operatori.

  1. Se il locale ove svolgo la mia attività ha dimensioni superiori ai 40 metri quadri, devo limitare l’accesso dei clienti nel mio esercizio?

Sì.

Per tutti i retailer valgono le medesime misure obbligatorie di contingentamento degli accessi riportate alla domanda 20).

Nel caso di esercizio commerciale superiore ai 40mq di superficie, è raccomandato – e non imposto – al retailer di regolamentare l’accesso dei clienti in funzione degli spazi disponibili, differenziando – ove possibile – i percorsi di entrata ed uscita.

  1. Devo differenziare i percorsi di ingresso e di uscita al mio esercizio commerciale?

No.

La differenziazione dei percorsi di ingresso ed uscita dall’esercizio commerciale non è imposta ai retailer, ma esclusivamente raccomandata, solo in relazione agli esercizi commerciali con superficie superiore ai 40mq.

Quali misure devo applicare quando il cliente è all’interno del mio esercizio?

  1. Sono tenuto a garantire il rispetto di una distanza minima tra i clienti all’interno del mio esercizio commerciale?

Sì.

Ai sensi dell’articolo 1, lettera dd) del DPCM 17 maggio 2020, gli esercizi commerciali sono tenuti ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

  1. All’interno dell’esercizio commerciale devo mettere a disposizione dei clienti dispositivi di protezione o altri prodotti?

Sì.

In base alle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive i retailer devono garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.

In particolare, in base all’allegato 11 al DPCM 17 maggio 2020, tali sistemi per l’igiene devono essere presenti accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

La normativa nazionale non prevede ad oggi l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti all’interno dell’esercizio commerciale dispositivi di protezione (mascherine, guanti monouso), salvo quanto previsto per i negozi di abbigliamento con riferimento ai guanti monouso che devono esser messi a disposizione del cliente (v. risposta no. 17)

  1. Per quanto tempo il cliente può sostare all’interno dell’esercizio commerciale?

Non esiste un’indicazione di tempo precisa.

Ai sensi dell’articolo 1, lettera dd) del DPCM 17 maggio 2020, il retailer deve comunque impedire ai clienti di sostare all’interno dell’esercizio commerciale più del tempo necessario per effettuare gli acquisti.

  1. Posso svolgere attività differenti dalla vendita al dettaglio di prodotti all’interno dell’esercizio commerciale? (per esempio: meeting, eventi promozionali ecc.)

No.

Ai sensi dell’articolo 1, lettera dd) del DPCM 17 maggio 2020, il retailer deve impedire ai clienti di sostare all’interno dell’esercizio commerciale più del tempo necessario per effettuare gli acquisti, pertanto è da escludersi che sia consentito lo svolgimento presso l’esercizio commerciale di attività differenti dalla vendita al dettaglio.

Quali misure devo applicare anche in assenza dei clienti?

  1. Quali misure devo adottare in materia di pulizia e igiene ambientale?

In base alle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive i retailer sono tenuti ad assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.

L’allegato 11 al DPCM 17 maggio 2020 raccomanda inoltre la pulizia e igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

L’ Istituto Superiore di Sanità (“ISS”) e il Ministero della Salute offrono le seguenti raccomandazioni per l’effettuazione delle pulizie e per l’igienizzazione degli ambienti:

  • Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).
  • Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.
  • Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.
  1. È necessario garantire un periodico ricambio di aria naturale dei locali?

Sì.

In base alle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive i retailer sono tenuti a favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.

L’ISS e il Ministero della Salute consigliano di aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate, di non lasciare aperte le finestre la notte e di ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.

  1. Posso mettere in funzione l’aria condizionata?

Nessuna disposizione vieta agli esercenti di mettere in funzione l’aria condizionata.

In base alle vigenti Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive i retailer devono tuttavia escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria dai propri impianti di condizionamento.

L’ISS e il Ministero della Salute offrono le seguenti ulteriori indicazioni:

  • Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. i parametri microclimatici devono essere tenuti sotto controllo (es. temperatura, umidità relativa, CO2).
  • Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) deve essere  eliminato totalmente il ricircolo dell’aria.
  • I filtri devono essere puliti regolarmente e devono essere acquisite informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto di condizionamento;            quest’ultimo deve eventualmente essere sostituito con un pacco filtrante più efficiente.

Quali misure devo applicare nei confronti dei miei dipendenti sul luogo di lavoro?

  1. Che cos’è il luogo di lavoro?

L’articolo 62 del D.lgs. 81/2008 (TU della Sicurezza sul Luogo di Lavoro) definisce quali luoghi di lavoro quelli “destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

  1. Per consentire ai dipendenti di evitare l’orario di punta sui mezzi pubblici e quindi di ridurre il rischio di contagio, devo concedere l’orario di lavoro flessibile?

Non è indispensabile.

Tuttavia il retailer dovrà adoperarsi per favorire orari di ingresso/uscita quanto meno scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) e, ove possibile, dovrà dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali, garantendo sempre la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

  1. Sono previste restrizioni nel numero di lavoratori che possono avere accesso ed essere impiegati all’interno del luogo di lavoro?

No.

Rimane tuttavia fortemente raccomandato il ricorso allo smart working.

  1. I lavoratori dipendenti sono tenuti a indossare mascherine e altri dispositivi di protezione individuale?

Sì.

Qualora la modalità della prestazione lavorativa imponga di lavorare a una distanza interpersonale di meno di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine (che in ogni caso sono sempre obbligatorie) e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

  1. Il datore di lavoro è tenuto a fornire le mascherine ai lavoratori?

Sì.

Tutti i lavoratori che condividono spazi comuni dovranno indossare una mascherina chirurgica, fornita dal datore di lavoro. (v. anche domanda 37).

  1. Le postazioni che comportano contatto costante con il pubblico (i.e. casse; info-point; customer assistance; consegne e resi etc.) devono essere munite di una protezione trasparente in plexiglass?

No, non è obbligatorio.

  1. Quale tipologia di mascherine devono essere indossate dai dipendenti?

Mascherine chirurgiche ovvero altri DPI idonei – in base alla normativa vigente alla protezione – delle vie respiratorie.

  1. Le mascherine sono obbligatorie anche quando il personale non ha contatto con altri colleghi/clienti/fornitori?

No.

L’uso delle stesse è tuttavia obbligatorio nel caso di utilizzo delle zone comuni.

  1. Quali informazioni devo fornire ai miei dipendenti?

Il retailer sarà tenuto a fornire ai lavoratori una informazione adeguata sulle misure necessarie ad arginare il rischio di diffusione del COVID-19, con particolare attenzione sulle corrette modalità di utilizzo dei DPI (“Dispositivi di Protezione Individuale”).

In particolare, le informazioni dovranno riguardare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

  1. In quali modalità devo fornire le informazioni ai miei dipendenti (i.e. devo affiggere un regolamento sulla bacheca o è sufficiente consegnare un’informativa il primo giorno di apertura?)

II retailer dovrà informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

  1. Posso chiedere al personale con obbligo di indossare la divisa, a cui prima fornivo spogliatoio condiviso, di indossarla già all’uscita di casa, prima di recarsi al lavoro?

Al momento non paiono esservi indicazioni contrarie.

  1. Sono tenuto a misurare la temperatura corporea dei dipendenti che si accingono a fare ingresso nel luogo di lavoro?

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

  1. Posso sempre misurare la temperatura corporea dei dipendenti che si accingono ad entrare nel luogo di lavoro?

Sì.

  1. In caso di rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea come mi devo comportare?

Il dipendente non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà passibile di apposita contestazione disciplinare.

  1. Se dalla misurazione effettuata risulta che la temperatura corporea di un dipendente è superiore ai 37,5 °C come mi devo comportare?

Se la temperatura corporea del dipendente risulti superiore ai 37.5°, non gli sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

  1. Quando effettuo la misurazione della temperatura corporea di un lavoratore devo fornirgli l’informativa sul trattamento dei dati personali?

Sì, il datore di lavoro dovrà fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Tale informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai suoi contenuti, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza.

  1. Ai fini privacy, per poter misurare la temperatura corporea di un dipendente devo ottenere il suo consenso al trattamento del dato relativo alla temperatura corporea? 

No.

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 (“Protocollo”) precisa che la base giuridica del trattamento del dato relativo alla temperatura corporea dei dipendenti è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e non quindi il consenso.

  1. Posso registrare il dato relativo alla temperatura corporea rilevata?

No.

Come precisato nel Protocollo, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge, quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro. Non è invece ammessa la sistematica registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata.

  1. Posso chiedere ai dipendenti di rendere una autodichiarazione in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro?

Si.

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare vi è la preclusione dell’accesso al luogo lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Al riguardo, il Protocollo precisa che il datore di lavoro può chiedere ai dipendenti di rilasciare una autodichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19.

L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce trattamento di dati personali.  È pertanto necessario che siano raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19; il datore di lavoro deve cioè astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

  1. Come mi devo comportare per l’accesso di fornitori esterni all’esercizio commerciale?

Al fine di permettere l’accesso dei fornitori esterni, il retailer è tenuto a individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, con lo scopo di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Gli autisti dei mezzi di trasporto, per quanto possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non potranno accedere agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi al rispetto delle distanze interpersonali.

I fornitori esterni, inoltre, non potranno utilizzare i servizi igienici dedicati al personale dipendente.

  1. Quali ulteriori misure devo adottare in materia di pulizia e igiene ambientale con particolare riguardo al luogo di lavoro?

Il retailer è tenuto ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In particolare, occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, il retailer può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

  1. Quali ulteriori misure devo adottare in materia di igiene personale dei dipendenti all’interno del luogo di lavoro?

Il retailer deve adoperarsi affinché le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani; a tal fine, il datore deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, facilmente accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

  1. Cosa sono gli spazi comuni?

Per spazi comuni si intendono tutti quei luoghi quali zone di ingresso/uscita, zone relax, mense e spogliatoi a disposizione di tutto il personale.

  1. Come deve essere gestito l’ingresso dei lavoratori negli spazi comuni?

Il retailer deve adoperarsi affinché vengano adottati orari di ingresso/uscita scaglionati per l’accesso agli spazi comuni.

  1. Devo differenziare i percorsi di ingresso e di uscita al luogo di lavoro?

Ove possibile sì.

  1. Come devo comportarmi in relazione a riunioni ed eventi interni?

Grazie al Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 è ora possibile tenere e partecipare a riunioni. Occorre però anche in tali circostanze mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.

  1. Quali misure devono adottarsi in relazione agli spostamenti dei dipendenti all’interno del luogo di lavoro?

Gli spostamenti all’interno dell’esercizio commerciale e degli uffici dovranno essere limitati al minimo indispensabile: il retailer dovrà adoperarsi che anche in questo caso venga garantito il rispetto della distanza interpersonale e dell’obbligo dell’utilizzo della mascherina.

  1. Come mi devo comportare se vengo messo a conoscenza della presenza di una persona sintomatica in azienda?

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, l’azienda dovrà procedere al suo isolamento momentaneo, dotandola (ove già non lo fosse) di mascherina chirurgica; il retailer dovrà dunque immediatamente procedere ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e seguire le istruzioni impartite.

  1. Posso rendere nota l‘identità di un dipendente affetto da Covid-19 agli altri dipendenti?

No.

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali nelle FAQ pubblicate il 4 maggio 2020, spetta alle autorità sanitarie competenti attivare le previste misure di profilassi e quindi informare i “contatti stretti” del contagiato.

Il datore di lavoro è tenuto invece esclusivamente a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste dalla normativa d’urgenza.

59.bis   Posso, nella mia qualità di datore di lavoro, richiedere ai miei dipendenti di sottoporsi ai test sierologici? 

Si, ma a certe condizioni.

L’effettuazione di test sierologici deve essere infatti disposta dal medico competente, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. Solo il medico competente, in qualità di professionista sanitario, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, se ritenuto utile al fine del contenimento della diffusione del virus.

  1. Sono tenuto a fornire una certificazione dell’attività svolta ai miei dipendenti perché possano raggiungere il luogo di lavoro?

No.

  1. Per poter raggiungere il luogo di lavoro i dipendenti devono essere muniti di una autocertificazione?

No.

Come posso comportarmi in caso di difficoltà economiche?

  1. Posso interrompere la corresponsione del canone?

Nell’ordinamento italiano non c’è un principio che consenta al retailer di sospendere il pagamento del canone a seguito di una decisione unilaterale.

Tuttavia, non è escluso che potrebbe argomentarsi un diritto alla sospensione del canone nel caso di eventi straordinari, quali la chiusura dell’attività imposta dall’autorità, facendo leva su alcuni principi cardine dell’ordinamento: ad esempio, considerati i provvedimenti governativi che hanno imposto la chiusura degli esercizi commerciali in Italia durante la diffusione di Covid-19, si potrebbe considerare legittima la sospensione e la non debenza dei canoni ex art. 1464 c.c. sull’assunto che le proprietà non hanno adempiuto alle proprie obbligazioni di mettere a disposizione dei retailer un bene in cui poter svolgere la propria attività. In ogni caso, sul punto non vi è ancora giurisprudenza.

  1. Posso beneficiare di un credito d’imposta?

Sì.

Con l’art. 65 del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, come modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020, il governo ha introdotto una particolare agevolazione per i retailer che conducono in locazione un immobile rientrante nella sola categoria C/1 (negozi e botteghe) e che non hanno più potuto operare come previsto dal DPCM. dell’11 marzo 2020 e successivi provvedimenti: ad essi è riconosciuto per l’anno 2020 un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione effettivamente corrisposto relativo al mese di marzo 2020.

Per quanto riguarda ulteriori benefici fiscali: il governo dovrebbe aver previsto ulteriori crediti d’imposta all’interno del decreto legge “Rilancio”, non ancora emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma di cui al momento è circolato soltanto uno schema.

L’art. 31 della bozza di decreto legge “Rilancio” prevede che venga riconosciuto un credito d’imposta ai retailer (a prescindere dalla chiusura dell’attività ai sensi del DPCM dell’11 marzo 2020 e successivi provvedimenti), che conducono in locazione un immobile destinato allo svolgimento dell’attività commerciale nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione versato alle proprietà con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio.

In relazione alle medesime spese sostenute, il credito d’imposta di cui al D.L. “Rilancio” non sarà cumulabile con il beneficio fiscale previsto all’art. 65 del D.L. “Cura Italia”.

Tale credito verrebbe però riconosciuto ai retailer a condizione che:

– i ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso non siano superiori a 5 milioni di Euro; e

– gli stessi retailer abbiano subito una diminuzione del fatturato nei mesi di riferimento (marzo, aprile e maggio) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

In caso di contratti di affitto d’azienda (o di rami d’azienda) comprensivi di almeno un immobile destinato all’attività commerciale, ai retailer verrebbe riconosciuto, alle stesse condizioni, un credito d’imposta nella misura del 30% dei canoni versati.

  1. Sono in ritardo con i pagamenti del canone e il locatore vuole escutere la fideiussione prestata a garanzia del regolare pagamento, cosa posso fare?

In prima battuta è bene che il retailer contatti la banca chiedendo che non proceda a liquidare l’importo garantito, fornendo un’adeguata giustificazione giuridica in ordine al mancato pagamento dei canoni in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

A seconda della formula contrattuale della garanzia bancaria e della valutazione in ordine alle giustificazioni addotte, la banca informerà che non effettuerà il pagamento ovvero che procederà con lo stesso.

A questo punto, per cercare di  bloccare il pagamento da parte della banca ed evitare che questa si rivalga nei confronti del retailer, si può  presentare un ricorso urgente al competente Tribunale deducendo le ragioni giuridiche del mancato pagamento dei canoni.

Il Tribunale di Venezia e il Tribunale di Roma hanno recentemente adottato provvedimenti urgenti di questo tipo a tutela dei retailer.

  1. Sono in ritardo con i pagamenti del canone, il locatore può intimarmi lo sfratto per morosità?

Sì.

I procedimenti di convalida di sfratto non sono sospesi, pertanto il locatore potrà intimare lo sfratto per morosità e ottenere un titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.

  1. Sono stato condannato a rilasciare l’immobile in cui svolgo la mia attività, il locatore può attivare il procedimento di esecuzione per il rilascio?

No.

L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1 settembre 2020 (ex art. 103, 6° comma, DL 18/2020, così come modificato con la Legge di conversione n. 27/2020).