Al fine di mitigare gli effetti negativi causati dalla diffusione dell’epidemia di Covid-19, nonché dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla stessa, con l’art. 28 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. D.L. “Rilancio”) il Governo ha introdotto un particolare beneficio fiscale (un credito d’imposta) a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in relazione ai contratti di locazione e ai contratti di affitto d’azienda (e ramo d’azienda).
- Che cosa prevede l’art. 28 del D.L. “Rilancio” con riferimento ai contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo?
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione effettivamente pagato relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
- Che cosa prevede l’art. 28 del D.L. “Rilancio” con riferimento ai contratti di affitto d’azienda?
In caso di contratti di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, ai soggetti esercenti attività d’impresa spetta un credito d’imposta nella misura del 30 per cento dell’ammontare del canone effettivamente pagato relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
- Vi sono particolari condizioni da soddisfare per accedere ai benefici fiscali?
Sì.
Sia nel caso di contratti di locazione che di affitto di azienda, i richiedenti devono soddisfare i seguenti due requisiti:
- i ricavi o compensi del richiedente non devono essere superiori a 5 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso; e
- in riferimento al mese per cui si chiede il beneficio fiscale, il richiedente deve avere subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
- Anche per le strutture alberghiere e agrituristiche devono essere soddisfatte le condizioni del punto precedente?
No.
Il credito d’imposta di cui all’art. 28, D.L. “Rilancio”, spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
- È necessario che il canone sia stato corrisposto per richiedere il beneficio?
Sì
- La norma fa riferimento ad immobili di una particolare categoria catastale?
No.
La norma fa riferimento genericamente agli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesso turistico o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, senza prendere in considerazione soltanto una particolare categoria catastale.
- Con riferimento al mese di marzo 2020: il credito d’imposta di cui all’art. 28, D.L. “Rilancio” è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65, D.L. “Cura Italia”?
No.
È espressamente escluso che i due benefici siano cumulabili: con riferimento al mese di marzo 2020 l’avente diritto potrà fare richiesta soltanto per uno dei due.
- Il credito d’imposta concorre alla formazione del reddito?
No.
I crediti d’imposta di cui all’art. 65, D.L. “Cura Italia” e all’art. 28, D.L. “Rilancio”, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.
- Che cosa è il credito di imposta? Come funziona?
Il credito di imposta è un beneficio fiscale (un credito) che il contribuente vanta nei confronti dello Stato.
Il credito derivante dall’art. 28 del D.L. “Rilancio” potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (per compensare debiti con lo Stato o pagare le imposte dovute), ma non potrà essere richiesto il rimborso dell’importo.
- I crediti d’imposta possono essere ceduti?
Sì.
Ai sensi dell’art. 122 del D.L. “Rilancio”, fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari dei crediti d’imposta previsti dall’art. 65 del D.L. “Cura Italia” e dall’art. 28 del D.L. “Rilancio” possono cedere, anche parzialmente, i relativi crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.
I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione.
La quota di credito non utilizzata nell’anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà esserne chiesto il rimborso.