Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio” sono state approvate una serie di misure a sostegno dell’economia e dell’imprenditoria a seguito dell’emergenza derivante dalla pandemia da Covid19, tra cui i contributi a fondo perduto.
Tali tipologie di finanziamento, che dovrebbero essere erogati nella seconda metà del mese di giugno, sono disciplinate dall’art. 25 del Decreto Rilancio, il quale riconosce quali soggetti meritevoli di detta tutela quelli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che siano titolari di partita IVA, “di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Il tanto anelato contributo a fondo perduto non spetterà però in maniera indiscriminata a tutti i soggetti che ne faranno richiesta. Il testo del provvedimento esclude, infatti, tutti coloro che hanno diritto all’indennità di Euro 600,00 riconosciuta ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA nel mese di marzo, nonché coloro che hanno diritto alle seguenti indennità:
- articolo 27 Decreto Cura Italia: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- articolo 38 Decreto Cura Italia: Indennità lavoratori dello spettacolo;
- articolo 44 Decreto Cura Italia: Fondo per il reddito di ultima istanza.
Sono altresì esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020 e i professionisti iscritti agli ordini.
Con riferimento all’importo del contributo, sulla base del testo del Decreto Rilancio si evince come lo stesso verrà calcolato applicando una determinata percentuale (diversa in base agli scaglioni di fatturato) alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
In particolare, viene individuata la percentuale del 20% per coloro che vantano ricavi o compensi inferiori a Euro 400.000,00; 15% per coloro che vantano ricavi o compensi ricompresi tra Euro 400.000,00 e Euro 1.000.000,00; 10% per coloro che vantano ricavi o compensi ricompresi tra Euro 1.000.000,00 e Euro 5.000.000,00.
Sebbene, dunque, sia previsto un tetto massimo per i soggetti beneficiari (nessun contributo a fondo perduto è infatti previsto per coloro che hanno ricevi superiori a Euro 5.000.000,00), viene tuttavia indicato un limite minimo di contributo erogabile. È infatti previsto che l’ammontare del predetto sostegno non potrà essere inferiore a Euro 1.000,00 per le persone fisiche e Euro 2.000,00 per le persone giuridiche.
Tutti i soggetti rientranti delle linee sopra descritte avranno dunque diritto ad ottenere un prestito di denaro legato esclusivamente finalizzato al rilancio dell’impresa dopo la crisi causata dalle restrizioni adottate per l’emergenza sanitaria, senza che lo stesso risulti vincolato alla restituzione di quanto erogato né tantomeno al versamento di interessi.
La domanda dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate tramite apposita istanza telematica, che potrà essere inoltrata in totale autonomia qualora si sia in possesso del proprio PIN dell’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il proprio commercialista, nel termine di 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
Eseguiti i controlli necessari, l’Agenzia delle Entrate procederà a notificare l’eventuale accoglimento dell’istanza e, successivamente, all’erogazione del contributo tramite bonifico sull’IBAN indicato al momento della presentazione della domanda.