Come ormai confermato da molteplici studi scientifici e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la trasmissione delle infezioni da COVID-19 avviene attraverso i così detti droplets, goccioline di saliva nebulizzata di diametro ≥ 5 micromètri, che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni, i droplets – una volta espulsi dall’organismo – viaggiano nell’aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti nelle immediate vicinanze, facendo venire in essere il rischio di contagio. Inoltre, i droplets possono depositarsi su oggetti o superfici, che diventano quindi a loro volta fonte di diffusione del virus. In questo caso, infatti, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione dell’infezione per contatto indiretto quando toccano bocca, naso e occhi.

Al fine di evitare i rischi relativi ai droplets, le raccomandazioni sono quelle di mantenere una distanza interpersonale maggiore di un metro e, laddove non possibile, è necessario ricorrere all’uso della mascherina.

È stato però notato che l’utilizzo dell’aria condizionata nei luoghi chiusi può aumentare le possibilità di contagio: le correnti d’aria generate dal sistema di condizionamento possono infatti alterare la traiettoria dei droplets, le quali, venendo sospinte dal getto d’aria del condizionatore, possono raggiungere soggetti posti ad una distanza maggiore di un metro.

In Italia, la questione è stata sollevata in passato dal Professor Burioni, virologo e noto divulgatore scientifico. Questi, riportando le conclusioni di un articolo scientifico pubblicato dal Centers for Disease Control and Prevention (un ente pubblico statunitense per la prevenzione delle epidemie), ha riportato un caso di contagio avvenuto in un ristorante della città cinese di Guangzhou, dove – a causa delle correnti generate dall’aria condizionata – sono stati infettati clienti del

ristorante posti a distanza superiore di un metro da soggetti già infetti. Dagli studi scientifici effettuati, è stato appurato che possono contribuire ad un maggiore contagio sistemi di condizionamento dell’aria con una scarsa immissione dell’aria dall’esterno e che muovono l’aria all’interno dei locali ad alta velocità, causando il sollevamento dei droplets.

Sotto questo profilo, va rilevato che – in Italia – gli impianti di condizionamento sono generalmente di due tipi.

Il primo è l’impianto così detto a tutta aria monozona, utilizzato per la climatizzazione di ambienti costituiti da un unico locale (ad esempio, supermercati, nei cinema e negli aeroporti). Generalmente tale tipologia di impianto lavora con una miscela di aria ambiente e aria esterna, ma – in alcuni casi – è possibile escludere il ricircolo dell’aria. Inoltre, sono utilizzati anche gli impianti così detti ad aria primaria o con ventilazione meccanica controllata (VMC). Tali impianti sono costituiti da un sistema di trattamento per l’immissione di aria esterna e terminali interni, che possono essere condizionatori o fan coil. In entrambi i casi, la velocità dell’aria mossa è generalmente molto bassa e aumenta solamente nelle immediate vicinanze dei terminali[1].

Gli avvertimenti della comunità scientifica riguardo l’aumento del rischio di contagio derivante dall’utilizzo dell’aria condizionata sono stati accolti anche dal Legislatore italiano, il quale – nel fornire le indicazioni relative alle riaperture delle attività economiche nella Fase 2 con il DPCM del 17 maggio 2020 – ha provveduto a dare indicazioni anche sotto tale profilo.

Le Linee Guida emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 16 maggio 2020, in relazione a molteplici attività economiche tra cui figura anche quella del commercio al dettaglio, prevedevano che l’utilizzo del condizionamento dell’aria dovesse essere subordinato all’esclusione della funzione del ricircolo dell’aria.

Le disposizioni delle Linee Guida in tema di condizionamento dell’aria sono state trasposte dalle Regioni nei propri provvedimenti, con i quali sono state fornite indicazioni di dettaglio per la Fase 2. Unica eccezione è stata rappresentata dalla Regione del Veneto, che attraverso una Circolare Interpretativa delle disposizioni emesse per la riapertura in sicurezza delle attività economiche, ha chiarito che l’applicabilità delle prescrizioni relative all’esclusione del ricircolo d’aria è subordinata all’effettiva possibilità tecnica di escludere il ricircolo d’aria, tenuto conto dell’impianto utilizzato[2]. Secondo tali chiarimenti, le disposizioni delle Linee Guida in tema di ricircolo dell’aria devono essere intese nel senso che non è previsto alcun obbligo di sostituzione, di adeguamento dell’impianto di condizionamento dell’aria, ovvero di interruzione dell’utilizzo dello stesso, qualora non sia possibile escludere integralmente il ricircolo dell’aria utilizzata per il condizionamento dei locali.

Le disposizioni dettate dalle Linee Guida hanno comportato alcune problematiche applicative delle disposizioni in questione: molti impianti di condizionamento infatti non permettono la possibilità di escludere totalmente il ricircolo dell’aria.

 Vi era dunque il rischio che – con l’avvicinarsi della stagione estiva – non sarebbe stato possibile utilizzare gli impianti di condizionamento attualmente installati. Ciò sarebbe altamente deleterio per gli esercizi commerciali, i quali – già gravemente danneggiati dall’attuale situazione emergenziale – non sarebbero stati in grado di assicurare alla propria clientela locali adeguatamente raffreddati, perdendo così ulteriormente la propria capacità attrattiva.

Successivamente, con la modifica delle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 25 maggio 2020, sono state dettate nuove disposizioni in tema di utilizzo dei sistemi di condizionamento dell’aria.

Infatti, similmente a quanto indicato dalla Regione del Veneto, la Conferenza ha previsto che “è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.

Inoltre, sempre il 25 maggio 2020, l’Istituto Superiore di Sanità ha emanato un rapporto tecnico avente ad oggetto la climatizzazione degli ambienti domestici e non domestici. Ribadendo i rischi di contagio relativi all’utilizzo degli impianti di condizionamento – soprattutto laddove gli ambienti siano frequentati da più individui – l’ISS ha dettato precise regole per l’individuazione del grado di rischio di contagio dovuto all’uso del condizionamento d’aria e, inoltre, ha provveduto ad indicare le modalità di manutenzione delle diverse tipologie di impianti esistenti.

Alla luce di quanto sopra, dunque, va rilevato che, da un lato, sembrerebbe che alcune misure per diminuire il rischio di contagio relativo all’uso degli impianti di condizionamento dell’aria (esclusione del ricircolo d’aria e aumento della capacità filtrante) siano da escludere qualora non siano tecnicamente possibili. Dall’altro, essendo comunque il condizionamento dell’aria una possibile fonte di contagio, devono essere in ogni caso svolte le necessarie attività di pulizia e sanificazione degli impianti, anche sulla base delle indicazioni dettate dall’Istituto Superiore di Sanità.


[1]  Le informazioni circa gli effetti dell’uso dell’aria condizionata sul contagio da COVID-19 sono state reperite sul sito internet www.medicalfacts.it, ai seguenti link: https://www.medicalfacts.it/2020/05/21/coronavirus-impianti-climatizzazione-contagi/ e https://www.medicalfacts.it/2020/04/26/coronavirus-fase-2-distanza-sicurezza-aria-condizionata/.

[2] La Circolare Interpretativa è consultabile sul sito internet della Regione del Veneto al seguente link: https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256