La diffusione di Covid-19, nonché le misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica hanno comportato una serie di effetti negativi sulle attività economiche, che hanno visto ridurre i propri ricavi a fronte comunque dell’incidenza di alcuni costi fissi, tra cui, a titolo esemplificativo, il canone di locazione o di affitto d’azienda.

Al fine di mitigare questi effetti, con l’art. 28 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. D.L. “Rilancio”) il Governo ha introdotto un particolare beneficio fiscale (un credito d’imposta) a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in relazione ai contratti di locazione, di leasing, di concessione di immobili ad uso non abitativo e ai contratti di affitto d’azienda (e ramo d’azienda).

A seguito dell’emanazione del D.L. “Rilancio” l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, per fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo, nonché di indirizzo operativo rivolti, tra gli altri, anche ai propri uffici territoriali.

Alla luce delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, di seguito viene data una sintetica risposta ad alcune delle domande che vengono poste più di frequente sul tema “crediti d’imposta”.

  • Che cosa prevede l’art. 28 del D.L. “Rilancio” con riferimento ai contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo?

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo effettivamente pagato relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

  • Che cosa prevede l’art. 28 del D.L. “Rilancio” con riferimento ai contratti di affitto d’azienda?

In caso di contratti di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, ai soggetti esercenti attività d’impresa spetta un credito d’imposta nella misura del 30 per cento dell’ammontare del canone effettivamente pagato relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

  • Chi sono i soggetti beneficiari individuati dalla norma?

Sulla base anche dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, tra i soggetti beneficiari rientrano:

  • gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, tra cui in particolare: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR, che producono reddito di lavoro autonomo.

L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 14E/2020) ritiene inclusi tra i soggetti beneficiari anche:

  • i soggetti in regime forfetario;
  • gli imprenditori e le imprese agricole.

Sono inoltre ricompresi nell’ambito della fruizione del credito d’imposta:

  • i soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica, la cui attività economica esercitata consista in un’attività alberghiera o agrituristica riconducibile alla sezione 55 di cui ai codici ATECO (a titolo esemplificativo, rientrano nella categoria alberghi, villaggi turistici e ostelli della gioventù);
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale (con ciò intendendosi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri di cui all’art. 55 del TUIR).

Restano esclusi dai beneficiari tutti quei soggetti che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

  • Vi sono particolari condizioni da soddisfare per accedere ai benefici fiscali?

Sì.

Sia nel caso di contratti di locazione che di affitto di azienda, i richiedenti devono soddisfare i seguenti due requisiti:

  1. i ricavi o compensi del richiedente non devono essere superiori a 5 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. “Rilancio”; e
  • in riferimento al mese per cui si chiede il beneficio fiscale, il richiedente deve avere subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
  • Anche per le strutture alberghiere e agrituristiche devono essere soddisfatte le condizioni del punto precedente?

No.

Il credito d’imposta di cui all’art. 28, D.L. “Rilancio”, spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

  • Che cosa si intende con periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. “Rilancio”?

Per quanto riguarda il periodo d’imposta precedente è necessario distinguere:

  1. per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, dal momento che il D.L. “Rilancio” è entrato in vigore il 19 maggio 2020, occorre fare riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019;
  • per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, giorno di entrata in vigore del D.L. “Rilancio”: prendendo l’esempio dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/E del 6 giugno 2020), in caso di soggetto con periodo di imposta 1 giugno 2019 – 31 maggio 2020, la soglia dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro relativi al periodo d’imposta precedente è da riferire all’esercizio 1 giugno 2018 – 31 maggio 2019.
  • Anche gli enti non commerciali devono dimostrare, con riferimento alla propria attività istituzionale, di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente?

No.

Tale requisito è previsto per i soli esercenti attività economica.

  • Anche il contratto di leasing c.d. finanziario o traslativo rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 28 del D.L. “Rilancio”?

No.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la norma si applichi solo al leasing c.d. operativo o di godimento in quanto quest’ultimo contratto ha la medesima funzione economica del contratto di locazione.

Non rientrano pertanto nell’ambito di applicazione della norma in esame i canoni relativi a contratti di leasing finanziario, in quanto sono assimilabili a contratti di compravendita con annesso finanziamento e, in particolare, è il lessee che sostiene i rischi relativi al bene.

  • È necessario che il canone sia stato corrisposto per richiedere il beneficio?

No.

•   È necessario che il canone sia stato corrisposto per utilizzare il beneficio?

Sì.

Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento effettivo.

  • Ai fini del calcolo dell’ammontare del credito d’imposta spettante si deve tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore?

Dipende dal caso specifico.

L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 11/E del 6 maggio 2020) ha precisato che le spese condominiali concorrono alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta, qualora le stesse siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto.

  • Nel caso in cui il pagamento del canone non è ancora avvenuto è possibile fruire in via anticipata del credito?

No.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone: in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

L’Agenzia delle Entrate prende in considerazione la finalità della norma di ridurre l’onere in capo all’esercente l’attività: quest’ultimo può fruire del credito attraverso la sua cessione al locatore o concedente, fermo restando che dovrà corrispondere la differenza tra il canone dovuto e il credito d’imposta.

  • Nel caso di accordi tra le parti contrattuali con cui si riduce l’ammontare del canone da corrispondere nei mesi di marzo, aprile o maggio 2020, si prende in considerazione il nuovo importo determinato dalle parti per calcolare il credito d’imposta?

Sì.

Il credito d’imposta sarà calcolato sugli importi effettivamente determinati e versati.

  • La norma fa riferimento ad immobili di una particolare categoria catastale?

No.

La norma fa riferimento genericamente agli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesso turistico o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, senza prendere in considerazione soltanto una particolare categoria catastale.

  • Che cosa è il credito di imposta? Come funziona?

Il credito di imposta è un beneficio fiscale (un credito) che il contribuente vanta nei confronti dello Stato.

Il credito derivante dall’art. 28 del D.L. “Rilancio” potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (per compensare debiti con lo Stato o pagare le imposte dovute), ma non potrà essere richiesto il rimborso dell’importo.

  • Con riferimento al mese di marzo 2020: il credito d’imposta di cui all’art. 28, D.L. “Rilancio” è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65, D.L. “Cura Italia”?

No.

È espressamente escluso che i due benefici siano cumulabili: con riferimento al mese di marzo 2020 l’avente diritto potrà fare richiesta soltanto per uno dei due.

  • Coloro che non hanno potuto fruire del credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. “Cura Italia” – in quanto non soddisfacevano i requisiti – possono beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 28 del D.L. “Rilancio”?

Sì, qualora soddisfino i requisiti previsti dalla norma.

  • I beneficiari possono già utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui all’art. 28 del D.L. “Rilancio”?

Sì.

I beneficiari dovranno presentare telematicamente apposito modello F24 presso l’Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver istituito il codice tributo “6920” – da inserire in sede di compilazione del modello F24 – denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta.

  • Il credito d’imposta concorre alla formazione del reddito?

No.

I crediti d’imposta di cui all’art. 65, D.L. “Cura Italia” e all’art. 28, D.L. “Rilancio”, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

  • I crediti d’imposta possono essere ceduti?

Sì.

Ai sensi dell’art. 122 del D.L. “Rilancio”, fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari dei crediti d’imposta previsti dall’art. 65 del D.L. “Cura Italia” e dall’art. 28 del D.L. “Rilancio” possono cedere, anche parzialmente, i relativi crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione.

La quota di credito non utilizzata nell’anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà esserne chiesto il rimborso.

  • L’amministrazione finanziaria vigilerà sulla correttezza e veridicità delle richieste da parte dei beneficiari?

Sì.

L’amministrazione finanziaria, nello svolgimento dell’ordinaria attività, verificherà l’esistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito, nonché il suo corretto utilizzo. Qualora venisse riscontrata un’irregolarità, l’amministrazione procederà al recupero del credito fruito e all’irrogazione di eventuali sanzioni.

Ciò vale anche nel caso di cessione: la stessa amministrazione verificherà che il cessionario utilizzi correttamente il credito ceduto.