Continua la collaborazione editoriale in materia di retail & real estate con la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). Nella newsletter di giugno è stato pubblicato il contributo degli Avvocati Alessandro Cappai e Eva Knickenberg-Giardina dal titolo: “L’eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti di locazione e di affitto di azienda”. Pacta sunt servanda (gli accordi devono essere rispettati): è questo uno dei principi cardine dell’ordinamento italiano che, a causa della grave crisi legata alla pandemia da Covid-19, è stato messo in discussione con riferimento ai contratti di locazione e di affitto d’azienda. Gli eventi dell’ultimo anno hanno infatti stravolto gli originari rapporti di equilibrio tra proprietà e operatori, con la conseguenza che le prestazioni contrattuali risultano squilibrate ed eccessivamente onerose. La legge mette però a disposizione uno strumento utile, ma da usare con cautela: la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Nel caso in cui non si arrivi ad una soluzione bonaria per riportare ad equilibrio il contratto, il conduttore/affittuario può domandare la risoluzione; la controparte potrà invece evitare la cessazione, modificando le condizioni del contratto.