Nel numero di novembre della Rubrica Legale di Cocuzza & Associati su R&F, l’Avv. Giacomo Gori scrive un contributo dal titolo: “La notorietà del marchio. La Cassazione si pronuncia sul caso Gucci”.
Lo scorso 7 ottobre, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Guccio Gucci S.p.a. che contestava la registrazione, per difetto di novità, di due marchi di una società cinese. La nota maison di moda si è avvalsa, a tal fine, della speciale tutela accordata ai marchi che godono di rinomanza.
L’Avv. Gori dopo aver spiegato nel dettaglio cosa si intende per marchi che godono di rinomanza, analizza la pronuncia della Corte di Cassazione a proposito del caso Gucci. Richiamando una precedente sentenza della Corte di Giustizia europea (Adidas-Salomon e Adidas Benelux), la Cassazione ha ribadito che è sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo abbia, come effetto, che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio, in modo che il contraffattore ne tragga un indebito vantaggio ovvero che l’uso del segno senza giustificato motivo da parte del contraffattore possa recare pregiudizio al marchio di rinomanza. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze che dovrà rivalutare il caso alla luce delle indicazioni della Cassazione.