Con la Legge del 26 novembre 2021, n. 206, verrà riformato il processo civile.
Un elemento di novità della riforma attiene all’estensione dell’obbligatorietà della mediazione per i contenziosi relativi ai contratti di franchising e di subfornitura.
Prima di iniziare una causa relativa a rapporti di franchising o di subfornitura sarà, dunque, necessario instaurare un procedimento di mediazione. In assenza dell’esperimento della procedura di mediazione, la causa sarà improcedibile.
La procedura di mediazione richiede l’assistenza di avvocati e la partecipazione di un mediatore professionista. Ciò comporta un evidente aggravio di spese per tutte le parti coinvolte. La procedura di mediazione, poi, dilata evidentemente i tempi del processo in caso di mancata conciliazione.
La procedura di mediazione, però, può portare alle parti in lite anche dei rilevanti vantaggi: se il mediatore è abile spesso si riescono a trovare soluzioni conciliative di reciproca (in)soddisfazione delle parti. I costi di mediazione, dunque, in caso di transazione potrebbero risultare ben inferiori ai costi di una causa.
Un secondo elemento di novità della riforma è l’estensione ai contratti di affitto d’azienda della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità.
Sinora si è ritenuto che la stipula di un contratto di affitto d’azienda avesse dei pro e dei contra rispetto ai contratti locazione: il concedente, ad esempio, non poteva utilizzare la procedura sommaria di sfratto, ma doveva essere utilizzata la procedura ordinaria, con conseguente dilatazione dei tempi e maggiori costi.
Ora il concedente potrà utilizzare la procedura sommaria di convalida di sfratto, abbreviando, così i tempi e potendo anche ottenere il rilascio dell’azienda, nonostante l’opposizione dell’affittuario.