Ne parlano Lorenzo Fabbri ed Eva Knickenberg-Giardina nella newsletter di giugno della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien).
L’abuso di dipendenza economica è una fattispecie applicabile anche al franchising, contratto molto utilizzato dagli operatori retail per lo sviluppo della propria rete commerciale. In breve, un franchisor non può abusare della dipendenza economica dei suoi affiliati per imporre condizioni eccessivamente gravose: oltre alla (ovvia) nullità della clausola abusiva, l’AGCM può irrogare sanzioni all’operatore per un importo pari a fino al 10% del suo fatturato totale. Sebbene i procedimenti pendenti di fronte all’AGCM sull’abuso di dipendenza economica in relazione a contratti di franchising non si siano ancora conclusi, è già possibile trarre alcuni elementi di valutazione. Ad esempio, un noto operatore – in seno al procedimento – ha di recente tentato di mitigare le proprie clausole standard oggetto di contestazione e ridurre così il rischio di incorrere nella sanzione, impegnandosi, tra l’altro, a: a) ridurre gli oneri economici per l’affiliato per manutenzione dei locali e pubblicità; b) eliminare l’obbligo per il franchisee di risiedere nel raggio di 50 km dall’esercizio; e c) riacquistare attrezzature e arredi alla scadenza del contratto ad un prezzo molto vicino a quello originario. Non resta che attendere per conoscere gli esiti dei procedimenti, auspicando che vengano sanzionate condotte realmente abusive, senza però eliminare le giuste tutele per l’affiliante, in capo al quale permane la necessità di tutelare il proprio avviamento commerciale.