Rifiuti da imballaggio. Nuovi obblighi in Germania
Dal 1° luglio 2022 le aziende italiane che immettono imballaggio da trasporto nel mercato tedesco devono iscriversi ad un apposito registro. Analizziamo gli obblighi normativi e le sanzioni in caso di inadempimento.
La disciplina europea sull’etichettatura degli imballaggi
Come noto, tutti gli operatori che immettono nel mercato comunitario imballaggi contenenti un bene sono responsabili del loro ritiro e riutilizzo. L’Unione Europea ha definito questo principio attraverso la Direttiva 94/62/CE con il dichiarato scopo di raggiungere entro il 31/12/2025 la quota del 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio. A carico dei produttori sono previsti, infatti, degli oneri in termini di prevenzione dei rifiuti derivanti dall’imballaggio e in termini di ottimizzazione del riutilizzo e del recupero del relativo materiale di scarto, al fine di creare uno smaltimento dei rifiuti sostenibile.
Cosa succede in Germania
In Germania, dove una normativa specifica sul tema (Verpackungsverordnung) esisteva già dal lontano 1991, si è provveduto ad attuare la Direttiva 94/62/CE tramite una nuova legge, il Verpackungsgesetz, che sostituisce la precedente normativa. La legge tedesca è entrata in vigore il 1° gennaio 201 e ha previsto l’istituzione di una fondazione, la Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR), ovvero l’Ufficio centrale del registro degli imballaggi. A tale organo è affidato il compito di pubblicare i dati dei produttori responsabili in un registro pubblico, c.d. registro degli imballaggi LUCID, e di monitorarli, svolgendo altresì attività di promozione di obiettivi ecologici, come l’individuazione di imballaggi più sostenibili.
Cosa devono fare le aziende italiane che immettono imballaggio per il trasporto Germania
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di registrazione sussiste anche in capo ad aziende che immettono nel mercato tedesco imballaggio per il trasporto (es. pallets). Nel caso di imballaggi provenienti dall’estero (rispetto al territorio tedesco) l’obbligo può essere assolto in alternativa o direttamente dal produttore oppure dall’importatore tedesco. Infatti, la normativa tedesca, la cui applicazione era sinora limitata al packaging destinato al consumatore finale, rafforza ora il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR), stabilendo che ciascun produttore o primo distributore di merce imballata in Germania debba garantire la corretta gestione dell’imballaggio fino alla fine del suo ciclo di vita, diventando così applicabile anche al settore B2B (imballaggi commerciali e per il trasporto, packaging monouso).
Sanzioni per chi non rispetta la normativa tedesca
Nel caso di mancato adeguamento sono previsti un divieto di vendita sul territorio tedesco e sanzioni che possono arrivare fino a 200 mila euro.
Il sistema duale di raccolta e riutilizzo/riciclo degli imballaggi
La registrazione comporta l’obbligo di partecipare a un sistema duale di raccolta e riutilizzo/riciclo degli imballaggi. Questo avviene attraverso la stipula di un contratto con uno dei soggetti abilitati a tale attività, in cui viene definito con quale scadenza vanno effettuate le dichiarazioni periodiche (mensili o trimestrali) e indicata una stima delle quantità di imballi che si prevede di introdurre nell’arco dell’anno sul mercato tedesco. I soggetti abilitati sono attualmente dodici realtà private, che applicano condizioni e prezzi propri, le cui coordinate possono essere consultate nel Registro centrale degli imballaggi al seguente link: https://www.verpackungsregister.org/en/information-orientation/instructions-further-information/systems-overview
Lo stesso sito ufficiale del Registro centrale fornisce anche informazioni dettagliate sugli obblighi di registrazione e sulle relative modalità.