Il 13 agosto è entrato in vigore il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. Decreto Trasparenza) che attua la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, con l’obiettivo di trasmettere comunicazioni chiare e trasparenti sugli elementi essenziali, le condizioni dei rapporti di lavoro e sulle relative tutele, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e promuovere un’occupazione più trasparente e prevedibile.
Tra le novità previste, l’elaborazione di un nuovo standard di lettera di assunzione e l’estensione dell’obbligo di informazione in capo al datore di lavoro.
Le regole previste dal Decreto si applicano a tutti i lavoratori, indipendentemente dall’anzianità lavorativa e dall’orario di lavoro, e a tutte le aziende, a prescindere dal fatturato e dal numero di occupati. Nelle categorie sono comprese anche le collaborazioni continuative e i rapporti di prestazione occasionale. Restano esclusi i rapporti di lavoro con durata media inferiore alle 3 ore settimanali – in un periodo di 4 settimane consecutive- i contratti di agenzia e tutti i rapporti di lavoro autonomi con P.IVA.
È inoltre ampliato l’elenco di informazioni obbligatorie da inserire nel contratto di assunzione e comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure in modalità elettronica o telematica. Tempi e modalità “chiari”, “trasparenti” e “sintetici” sono infatti i tre aggettivi che, secondo il Legislatore, devono guidare la condivisione delle informazioni da parte delle aziende.
L’azienda deve conservare la copia della dichiarazione di ricezione per almeno 5 anni.
Per gli assunti dal 1° agosto 2022, l’obbligo si applica al momento dell’assunzione, mentre per i lavoratori già in forza in tale data, l’obbligo sorge solo se ne fanno apposita richiesta scritta: in questo caso, l’azienda ha 60 giorni di tempo per condividere i dati con il lavoratore.
L’inadempimento può costare caro alle aziende, in quanto la norma punisce non solo la totale omissione dei dati, ma anche il semplice ritardo o l’indicazione parziale delle informazioni. Il lavoratore può segnalare un’inosservanza all’Ispettorato del Lavoro. L’accertamento dell’irregolarità comporta una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. Inoltre, il lavoratore che ha fatto la segnalazione è tutelato da qualsiasi ritorsione o provvedimento sfavorevole adottato dall’azienda nei suoi confronti. In questi casi, oltre alla nullità del provvedimento, è prevista una sanzione amministrativa aggiuntiva da 250 a 1.500 euro.
Per maggiori informazioni sugli adempimenti richiesti dal nuovo Decreto Trasparenza, puoi scrivere a: segreteria@cocuzzaeassociati.it