Nel numero di novembre di Retail & Food Giulia Comparini commenta l’ordinanza del Tribunale di Arezzo del 22 giugno 2022 che ha ritenuto legittima la risoluzione di un contratto di servizi, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., a seguito del forte incremento del prezzo dell’energia. Un argomento ampiamente dibattuto, alla luce delle circostanze emerse sia durante la pandemia, sia nella situazione attuale, caratterizzata da un incremento del costo delle materie prime, in particolare dell’energia.


La decisione del Tribunale di Arezzo rappresenta una prima pronuncia su questo argomento degna di essere evidenziata. È inoltre interessante rilevare che il Tribunale, nelle motivazioni dell’ordinanza, ha preso spunto da alcune sentenze in materia di locazione, pronunciate nel periodo emergenziale e che hanno riconosciuto la pandemia quale causa di rinegoziazione del contratto di locazione.


In conclusione, in futuro occorrerà di volta in volta valutare l’entità delle conseguenze che una sopravvenienza, quale ad esempio l’aumento del costo energia, può avere sul singolo rapporto contrattuale anche in relazione al comportamento tenuto in concreto dalla parte gravata da tale sopravvenienza la quale, ove possibile, ha l’onere di attivarsi per mitigarne gli effetti negativi.

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