Nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs n. 149, 2022 che attua la legge delega n. 206/2021 in materia di processo civile e prevede la possibilità per le parti in contrasto (datore di lavoro/ lavoratore/collaboratore) di ricorrere alla negoziazione assistita, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato.
Tra le novità più significative della riforma del processo civile è utile segnalare l’estensione all’ambito giuslavoristico dell’istituto della negoziazione assistita per il tramite di avvocati e consulenti del lavoro come alternativa al tentativo di conciliazione delle controversie in sede sindacale/giudiziale.
La novità era attesa: l’estensione o meno della negoziazione assistita alle cause di lavoro, negli ultimi anni, è stato argomento ampiamente dibattuto dagli esperti civilisti e dagli addetti ai lavori.
Altresì, la possibilità era stata già prevista dal decreto legge 132/2014, che ha introdotto la possibilità di ricorrere a forme di composizione delle controversie extragiudiziali in molti altri ambiti. in tale occasione la materia giuslavoristica era stata esclusa in sede di conversione in legge per l’opposizione di associazioni sindacali e datoriali.
Oggi lo scoglio sembra superato e, pertanto, una nuova tipologia di accordo “derogatorio” si aggiunge a quelli già previsti i relazione all’articolo 2113, che prescrive: “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide”.
La nuova disciplina prevede, infatti, che: “per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile. L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276″. L’accordo raggiunto con la negoziazione assistita è equiparato dunque alla conciliazione in “sede protetta” ed ha efficacia di titolo esecutivo.