Nell’ambito della riforma del processo civile sono stati introdotti nuovi obblighi informativi antiriciclaggio a carico dell’aggiudicatario del bene immobile di una vendita coattiva. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha, infatti, introdotto un comma aggiuntivo all’articolo 585 c.p.c., prevedendo l’obbligo di fornire alcune importanti informazioni antiriciclaggio e rendendo tale passaggio una condizione necessaria per la pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586 c.p.c
Con il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 è stato introdotto il quarto comma dell’articolo 585 c.p.c. in virtù del quale: “nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231“.
Contestualmente, l’articolo 586 c.p.c. è stato integrato con la previsione ai sensi della quale il decreto di trasferimento può essere pronunciato al ricorrere di due condizioni: l’avvenuto pagamento del prezzo e la verifica dell’assolvimento dell’obbligo dell’aggiudicatario di cui al comma quarto dell’articolo 585 c.p.c.
La ratio della nuova normativa è da ritrovare nell’intenzione del legislatore di evitare che le liquidazioni coattive possano diventare il terminale di impiego di proventi illeciti. Da un punto di vista concreto, l’aggiudicatario è tenuto a compilare un modello di intervista per l’adeguata verifica, somministrata dal professionista delegato, con lo scopo di raccogliere le informazioni richieste dall’articolo 22 del d.lgs. 231/2007. Ad esempio, nel caso in cui si tratti di una persona giuridica, come una società, è necessaria l’indicazione del cosiddetto soggetto titolare effettivo.
Una volta raccolta tale dichiarazione, è sufficiente che venga depositata insieme con tutta l’ulteriore documentazione a corredo della minuta del decreto di trasferimento. Come previsto dall’articolo 586 c.p.c., infatti, grava sul Giudice dell’esecuzione il dovere di verificare l’esatto adempimento degli oneri informativi in parola che devono essere osservati dall’aggiudicatario.
Il novellatore non ha invece definito la natura, perentoria o ordinatoria, del termine né ha previsto le conseguenze del caso in cui l’aggiudicatario non fornisca la dichiarazione entro suddetto termine o si rifiuti di renderla. Tuttavia, dal momento che la dichiarazione antiriciclaggio, come si è detto, al pari del pagamento del saldo del prezzo, è condizione necessaria per la pronuncia del decreto, in difetto, il giudice non potrà pronunciare il decreto di trasferimento.
In ragione dell’articolo 35 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, così come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, le suddette disposizioni, che inizialmente sarebbero dovute entrare in vigore il 1° luglio 2023, sono in realtà già divenute efficaci a partire dal 1° marzo scorso. I nuovi adempimenti antiriciclaggio trovano dunque applicazione con riguardo ai decreti di trasferimento pronunciati all’esito di procedure esecutive immobiliari iniziate con pignoramento perfezionatosi a partire dalla suddetta data.