Il pegno mobiliare non possessorio è una forma di garanzia innovativa volta ad agevolare l’accesso al credito per le imprese, evitando che il debitore perda la disponibilità dei beni offerti in garanzia. L’istituto, introdotto dall’art. 1 del D.L. 59/2016 (convertito con modifiche dalla L. 119/2016) è divenuto pienamente operativo solo a partire dal 15 giugno 2023, data dalla quale è possibile la trasmissione delle domande di pegno non possessorio tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il pegno non possessorio per il finanziamento dell’impresa
La garanzia senza spossessamento è riservata esclusivamente agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese e consente di garantire crediti presenti o futuri inerenti all’esercizio dell’impresa, senza doversi privare della disponibilità dei beni sottoposti al vincolo pignoratizio e potendo continuare ad utilizzare gli stessi nel processo produttivo anche trasformandoli o sostituendoli con beni analoghi.
Tale meccanismo è finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese, che spesso possono offrire in garanzia esclusivamente beni necessari alla produzione e di cui non possono privarsi, evitando che lo spossessamento diventi un eccessivo costo-opportunità che impedisce l’accesso a nuove fonti di finanziamento.
Il pegno può essere costituito su beni mobili anche immateriali destinati all’esercizio dell’impresa o su crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, restando invece esclusi i beni mobili registrati.
I beni da sottoporre al vincolo pignoratizio possono appartenere sia al debitore finanziato sia ad un altro soggetto (terzo datore di pegno).
Le novità rispetto al pegno previsto dal codice civile
La peculiarità che caratterizza l’istituto, a differenza del pegno codicistico, è che il titolare dei beni dati in garanzia non ne perde il possesso, ma può continuare ad impiegare i beni nel processo produttivo nel quale sono tipicamente inseriti.
Il tradizionale spossessamento del debitore viene sostituito dall’iscrizione della garanzia in un apposito registro operante con modalità esclusivamente informatiche, tenuto dall’Agenzia delle Entrate, presso l’ufficio unico nazionale con sede in Roma, denominato “Registro dei pegni non possessori”.
Un elemento di rilievo è la naturale rotatività che caratterizza la garanzia non possessoria. Infatti, in assenza di pattuizioni di senso contrario, il debitore può liberamente disporre, alienare o trasformare l’oggetto della garanzia, nel rispetto della sua destinazione economica. In tal caso, il pegno si trasferisce automaticamente sul prodotto risultante dalla trasformazione, sul corrispettivo ottenuto dalla cessione o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza effetti novativi sul rapporto sottostante.
Un’ulteriore novità riguarda i meccanismi di escussione della garanzia, che introducono nell’ordinamento alcune ipotesi di autotutela esecutiva del creditore, volte a favorire un rapido e sicuro recupero del credito per il finanziatore. Tali previsioni riconoscono al creditore, in caso di inadempimento della controparte, la facoltà di ottenere la consegna dei beni tramite l’ufficiale giudiziario, anche in mancanza di titolo esecutivo e precetto, per poi procedere autonomamente o tramite soggetti specializzati alla vendita del bene, alla riscossione o cessione del credito, alla locazione della cosa, o alla sua appropriazione. Quando risulta che il pegno si sia trasferito sul corrispettivo ricavato dall’alienazione del bene, il creditore può chiedere all’ufficiale giudiziario di ricercare i crediti del garante e riscuoterli, nei limiti della garanzia.
Operatività dell’istituto
Il pegno non possessorio si costituisce con atto scritto (tra cui, oltre all’atto pubblico e alla scrittura privata autenticata, anche il contratto sottoscritto digitalmente dalle parti) e ha effetto verso i terzi esclusivamente con l’iscrizione nel Registro, che permette di rendere manifesta all’esterno la sussistenza del vincolo. Con l’iscrizione il pegno prende grado e diviene opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. Le domande di iscrizione, unitamente al relativo atto, possono essere presentate da una delle parti interessate (debitore, creditore, eventuale terzo datore) o da un loro rappresentante incaricato munito di procura firmata digitalmente.
La durata dell’iscrizione è di dieci anni e si può rinnovare con una nuova domanda presentata prima della scadenza. La cancellazione dell’iscrizione può essere richiesta su consenso del creditore o su ordine del giudice.
Il Registro pegni, che raccoglie le domande di iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione delle eventuali vicende modificative della garanzia, è consultabile da chiunque, previo pagamento di quanto dovuto, con modalità esclusivamente informatiche.
Con il comunicato stampa del 14 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che a decorrere dal 15 giugno 2023 potranno essere presentate le domande per l’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio. Le istanze, con i dati degli interessati, la descrizione dei beni o dei crediti dati in garanzia, le informazioni relative all’atto costitutivo, dovranno essere compilate online all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.