Le parti di un contratto commerciale hanno in molti casi il potere di decidere in anticipo quale sarà il giudice competente in caso di controversie (scelta del foro). Tale scelta è spesso trascurata, perché percepita come non essenziale.

Non inserire una clausola di scelta del foro aumenta il rischio di causa. In assenza di scelta, si fa riferimento alle regole di diritto internazionale privato, tra le quali il c.d. “Regolamento Bruxelles I bis” (n. 1215/2012) sulla giurisdizione. Tuttavia, anche con regole certe gli esiti della causa possono essere imprevedibili.

Per esempio, applicando il criterio generale del foro del convenuto, una causa in tema di vendita di beni mobili tra un venditore tedesco e un acquirente italiano sarà giudicata dal tribunale italiano se la controversia è instaurata dal venditore tedesco e dal tribunale tedesco se la causa è intentata dal compratore italiano. Potrebbe persino essere competente un terzo tribunale straniero alternativo, in base al criterio speciale per tali contratti di vendita.

L’indicazione di una formula Incoterms® senza le opportune formalità aumenta l’incertezza sul punto. Gli Incoterms® sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano molti aspetti del rapporto contrattuale, tra cui il luogo di consegna, che può rilevare per determinare il giudice competente. Secondo il criterio speciale per i casi di compravendita contenuto nel Regolamento, la giurisdizione spetta al giudice del luogo dove deve essere consegnata la merce secondo il contratto. Tuttavia, il riferimento a una specifica formula Incoterms® che indica il luogo di consegna potrebbe non bastare per prevedere il giudice competente. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha da tempo attribuito rilevanza agli Incoterms® ai fini dell’attribuzione di giurisdizione con le sentenze “Car Trim” del 2010 ed “Electrosteel” del 2011. Attualmente in Italia, invece, si registrano interpretazioni più restrittive di quella della Corte.

La Corte di Giustizia, infatti, ha stabilito che, al fine di verificare se il luogo di consegna sia effettivamente determinato in base al contratto, occorre tenere conto di tutti i termini e tutte le clausole capaci di identificare in maniera chiara tale luogo. A questo scopo rilevano anche gli Incoterms®.

Secondo i giudici italiani, invece, nell’applicazione pratica recente, gli Incoterms® rilevano allo scopo di stabilire il luogo di consegna ai fini della giurisdizione se le parti rendono chiaro in maniera univoca che il riferimento agli Incoterms® ha anche tale funzione. Se dai documenti contrattuali (offerte, moduli d’ordine, conferme d’ordine) non risulta senza dubbio che gli Incoterms® sono richiamati anche a tale fine e non solo per regolare diritti e obblighi, il giudice potrebbe non dare rilevanza all’inclusione degli Incoterms® ai fini della giurisdizione. Per evitare simili incertezze è importante inserire una clausola di scelta del foro nei propri contratti.