Con sentenza dello scorso 30 maggio (causa C-400/22), la Corte di Giustizia ha chiarito che, in caso di contratti conclusi attraverso Internet, il sito deve indicare chiaramente che l’inoltro dell’ordine determina un obbligo di pagamento a carico del consumatore anche nel caso in cui tale obbligo di pagamento insorga in un momento successivo e al ricorrere di determinate condizioni.  

La sentenza origina da un rinvio pregiudiziale del giudice tedesco relativo ad una controversia tra un cittadino tedesco e una società di recupero crediti, incaricata dal primo di recuperare un importo da questi corrisposto in qualità di conduttore al proprio locatore in eccedenza rispetto al massimale autorizzato dalla normativa applicabile.

Per conferire il mandato alla società di recupero crediti, il cittadino tedesco aveva effettuato un ordine attraverso il sito internet della società, accettando le condizioni generali e cliccando sul pulsante della conferma d’ordine, che tuttavia non riportava alcuna indicazione in merito all’obbligo di pagamento. Nel caso di specie l’obbligo di pagamento da parte del conduttore sorgeva non al momento dell’effettuazione dell’ordine ma in un momento successivo e solo al ricorrere di ulteriori condizioni, e cioè l’effettivo recupero della somma.

La Corte di Giustizia è stata quindi chiamata dal giudice tedesco a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2011/83 – recepito in Italia dall’articolo 51, paragrafo 2, del Codice del Consumo – che prevede che il pulsante di inoltro di un ordine debba includere un’indicazione chiara relativa all’obbligo di pagamento che indichi in modo inequivocabile che l’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista ad esempio con la formulazione “ordine con obbligo di pagare” e alla sua applicazione anche al caso in cui il pagamento del corrispettivo sia subordinato all’avveramento di una condizione.   

Il Giudice Europeo evidenzia che la norma in esame non prevede nessuna distinzione tra obblighi di pagamento condizionati e non condizionati e che dalla stessa risulta che unicamente che l’obbligo di informazione si applica quando l’ordine inoltrato “implica” l’obbligo di pagare ovvero nel momento in cui il consumatore accetta di essere vincolato a un obbligo di pagamento, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia futuro e incerto.

Una diversa interpretazione sarebbe peraltro in contrasto con gli obbiettivi della direttiva di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, assicurando la loro informazione e sicurezza nelle transazioni con i professionisti. Il professionista deve quindi fare in modo che il consumatore accetti espressamente l’obbligo di pagamento anche quanto tale obbligo insorga a seguito dell’avveramento di una successiva condizione, non essendo il consumatore tenuto al pagamento in assenza di tale accettazione.