Con la pubblicazione del D. Lgs. 125/2024, il 25 settembre 2024 entra in vigore l’attuazione della direttiva 2022/2464/UE CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Gli obblighi fissati a livello europeo dalla CSRD entrano a far parte delle leggi nazionali italiane.

Cosa cambia?

Dal 2025 aumentano gradualmente i soggetti tenuti a rendicontare, con criteri uniformi a livello europeo, l’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e viceversa. La CSRD incorpora, infatti, il principio della doppia rilevanza. I destinatari della norma devono comunicare sia l’impatto delle proprie attività su persone e ambiente (approccio inside-out) sia il modo in cui i fattori di sostenibilità incidono sull’impresa e sui suoi risultati (approccio outside-in).

Aumentano le informazioni da fornire insieme al bilancio. Per la redazione dell’informativa di sostenibilità, le imprese dovranno svolgere un’accurata attività di due diligence per raccogliere informazioni su impatti materiali, rischi e opportunità connessi alla propria catena del valore a monte (upstream) e a valle (downstream). Tali informazioni dovranno essere incorporate nel bilancio in un’apposita sezione della relazione sulla gestione e non saranno un documento a sé. Ciò conferma che le informazioni di sostenibilità sono sostanzialmente equiparate a quelle di carattere finanziario.

Un revisore della rendicontazione di sostenibilità dovrà inoltre attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle disposizioni del D. lgs 125/2024.

A chi si rivolge?

Dal bilancio 2024: grandi imprese e società madri con più di 500 dipendenti anche su base consolidata, che costituiscono enti di interesse pubblico;

Dal bilancio 2025: grandi imprese e società madri rimanenti;

Dal bilancio 2026: PMI quotate tranne le microimprese, istituzioni creditizie piccole e non complesse e assicurazioni captive.

Come si rendicontano i fattori ESG?

La Commissione Europea ha reso vincolante uno standard di rendicontazione unico a livello europeo (ESRS – European Sustainability Reporting Standard) elaborato dall’EFRAG, che copre l’intera gamma di questioni ambientali, sociali e di governance, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità e i diritti umani secondo lo schema qui di seguito riportato:

I riflessi dei nuovi obblighi sulle PMI non quotate: come prepararsi? 

Le PMI non quotate sono escluse dagli obblighi, ma saranno comunque indirettamente coinvolte. Infatti, le imprese soggette all’obbligo di rendicontazione di sostenibilità dovranno includere, nella relazione sulla gestione, informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali, legati all’attività dell’impresa e alla sua catena del valore (compresi i rapporti commerciali e la catena di fornitura) e le azioni intraprese per monitorare e ridurre tali impatti negativi.

Questo comporterà una accurata attività di due diligence delle grandi imprese nei confronti di clienti e fornitori, che spesso sono proprio PMI. A tal riguardo sempre l’EFRAG ha elaborato uno standard di rendicontazione di sostenibilità espressamente per le PMI che queste possono adottare su base volontaria (VSME – Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs – Disponibile qui). Si tratta di uno strumento concepito per facilitare l’adozione della rendicontazione di sostenibilità anche da parte delle PMI con risorse limitate, che può essere implementato in modio graduale in base alle capacità e necessità dell’impresa.