Chi fornisce i propri prodotti a clienti in Germania incontra spesso una certa rigidità da parte del partner tedesco nella negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali. Solitamente vengono imposte ampie garanzie a carico del venditore, penali in caso di ritardi di consegna, l’applicazione del diritto tedesco, un foro esclusivo in Germania in caso di controversie e altre clausole ad esclusivo vantaggio del venditore.
Le condizioni di pagamento prevedono praticamente sempre che il fornitore “faccia credito” all’acquirente ovvero consegni i prodotti e aspetti poi 30, 60 o addirittura 90 giorni il pagamento. In queste situazioni il diritto tedesco mette a disposizione del fornitore alcuni strumenti che, utilizzati consapevolmente, permettono di ottenere un miglioramento della propria posizione in caso di mancato pagamento.
Il diritto tedesco permette infatti facilmente di ottenere la “riserva di proprietà” della merce fornita. È sufficiente inserire nelle proprie condizioni di contratto o nel documento di trasporto una clausola che la merce rimane di proprietà del venditore fino al completo pagamento. Attenzione che non è invece sufficiente riportare la clausola solo nella fattura di vendita!
A differenza del diritto italiano, oltre alla forma scritta non è richiesta alcuna particolare formalità per pattuire validamente questa clausola di riserva di proprietà.
La tutela del venditore consiste nella possibilità di poter ritirare la merce dal cliente qualora questi non paghi. Inoltre, in caso di insolvenza dell’acquirente, il venditore può ottenere dal curatore fallimentare la restituzione della merce.
Tuttavia, il venditore perde questa tutela nel momento in cui la merce viene rivenduta a terzi oppure trasformata in un altro oggetto. Ma anche qualora i beni consegnati vengano velocemente rivenduti o trasformati, il venditore italiano può tutelarsi ricorrendo alla cosiddetta “riserva di proprietà prolungata”. Anche in questo caso è sufficiente inserire nelle condizioni generali o nel documento di trasporto un’apposita clausola, senza alcuna ulteriore formalizzazione. La pattuizione comporta che l’acquirente viene autorizzato a rivendere il bene ancora prima di averlo pagato obbligandolo però alla contestuale cessione del proprio credito nei confronti del terzo a favore del venditore italiano il quale può quindi pretendere di ricevere dal secondo acquirente il prezzo pattuito.
Se il bene viene invece sottoposto a lavorazione o assemblaggio la pattuizione di una “riserva di proprietà prolungata” comporta che il venditore ottiene una quota di proprietà del nuovo bene fino al completo pagamento del prezzo della merce fornita.
In caso di insolvenza dell’acquirente il venditore godrà di un trattamento distinto dagli altri creditori: Il curatore dovrà soddisfare il credito del venditore dal ricavato della vendita dei beni su cui si estende la riserva di proprietà. Questi beni non entrano quindi nella massa fallimentare comune.
Un’ulteriore tutela del venditore italiano consiste nella pattuizione di una “riserva di proprietà ampliata”. Questo strumento è utile in casi di rapporti di fornitura di una certa durata, tipicamente in base a un contratto quadro che prevede le condizioni applicabili ai singoli ordini che l’acquirente emette successivamente. Tramite una clausola di riserva di proprietà ampliata che può essere inserita nel contratto quadro e richiamata nelle conferme d’ordine e nei documenti di trasporto delle singole consegne, il venditore ottiene che la proprietà non passi automaticamente al pagamento del prezzo del rispettivo bene, ma soltanto a condizione che l’acquirente abbia saldato tutte le sue obbligazioni di pagamento per le forniture effettuate in base al contratto quadro.
La tutela in caso di insolvenza dell’acquirente è la medesima di quella della riserva di proprietà prolungata, ovvero il creditore avrà il diritto di essere soddisfatto dal ricavato della vendita dei beni a cui si estende la riserva di proprietà.