- Sull’ Art. 91 del Cura Italia
In aggiornamento a quanto precedentemente esposto con riferimento all’analisi dell’art. 91 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Cura Italia, precisiamo che, con l’entrata in vigore del D.L. 19 del 25 marzo 2020 è stato abrogato il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 5 marzo 2020, ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, sugli effetti del ritardo dovuto alle misure di contenimento nei contratti pubblici, che era stato appunto introdotto dal citato art. 91, e dell’art. 4, sulle disposizioni finanziarie.
L’unico comma dell’art. 3 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 rimasto in vigore, anche in ragione dell’abrogazione della restante parte della norma, ha dunque assunto carattere di mera regola generale, che si limita a ribadire un principio già ampiamente conosciuto dal nostro ordinamento, vale a dire la non imputabilità dell’inadempimento del debitore di una prestazione qualora questo dipenda da circostanze di forza maggiore, non rientranti nella sfera potestativa del debitore, nel caso di specie: le misure di contenimento.
Così facendo, dunque, ciò che viene presentato all’utente del diritto è una norma “monca” che enuncia un principio già presente nel sistema giuridico”.
- Sulle attività produttive
Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, è stata disposta una estensione delle attività produttive industriali e commerciali (all’ingrosso) esonerate dall’obbligo di sospensione dell’attività a far data dal 26 marzo 2020, mediante modifica dell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 elencante le attività non sospese e i relativi codici ATECO.
Lo stesso DPCM aveva infatti previsto espressamente la facoltà di modifica dei codici ATECO relativi alle attività escluse dall’obbligo di sospensione, mediante decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e sentito il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Rimane invece inalterato l’elenco di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, relativo alle attività di vendita al dettaglio di beni di prima necessità esonerate dall’obbligo di sospensione.
- Sul rapporto Stato/Regioni
L’articolo 3 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 ha fornito alcune indicazioni circa la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, in ambito della risposta normativa all’emergenza COVID-19. In particolare, viene affermato che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente, le quali siano più restrittive di quelle ordinate da parte dello Stato.
Ciò deve avvenire nei limiti delle competenze regionali riconosciute da parte della Costituzione e senza incidere sulle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
La portata applicativa dell’articolo 3 in questione è stata esplicitata dal Ministero degli Interni, con la circolare del Ministero dell’Interno del 26 marzo 2020, rivolta ai Prefetti e finalizzata a dare indicazioni esplicative sui contenuti normativi del Decreto-legge 25 marzo 2020.
In particolare, la Circolare afferma che l’articolo 3 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 persegue la finalità di delineare una cornice normativa all’interno della quale sia possibile inquadrare l’adozione di misure urgenti da parte di Regioni, per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza relativa al contagio COVID-19. Richiamando quanto riportato nella normativa, la Circolare esplicita ai Prefetti quali sono i limiti entro cui le Regioni potranno emanare i propri provvedimenti e affida ai Prefetti il compito di vigilare sull’attività delle Regioni e, se del caso, rilevare, le problematiche applicative che dovessero discendere dall’adozione di provvedimenti non coerenti con le previsioni statali.
- Sulla Cassa integrazione
Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.3 del 24 marzo 2020 ha previsto che i datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate”, la domanda di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga dovrà essere inoltrata direttamente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Al momento non è ancora chiaro se nel concetto di “unità produttive” rientrino o meno i punti vendita delle catene commerciali, una domanda di chiarimento sull’argomento è stata inoltrata all’INPS da parte di Confimprese.
Sempre con riferimento alla Cassa Integrazione, con la circolare no. 47/2020 l’INPS, ha confermato che l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza per l’accesso a CIGO, Assegno Ordinario e FIS.
In ultimo, nel corso delle ultime settimane le regioni hanno divulgato modalità e tempistiche per la presentazione delle richieste di ammissione alla Cassa Integrazione in Deroga.
- Conferenza stampa del 1 aprile ore 20.20 del Presidente del Consiglio
Viene annunciata una estensione del periodo di Lock down fino al 13 Aprile.